L’introduzione di sistemi di IA nelle procedure concorsuali può migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, ma non può sostituire del tutto il ruolo della commissione esaminatrice.
È quanto stabilito dal TAR di Pescara nella sentenza n. 240/2025, che ha dichiarato illegittimo l’operato di una commissione che si era affidata completamente a una piattaforma informatica senza predeterminare i criteri di valutazione e senza esercitare un’adeguata funzione di controllo.
Criteri di valutazione predeterminati: un principio irrinunciabile
Il cuore della decisione del TAR risiede nel principio, fondamentale per la trasparenza e la correttezza amministrativa, secondo cui i criteri di valutazione e i relativi pesi devono essere fissati prima dell’inizio delle prove concorsuali.
Questo per evitare il sospetto che siano stati definiti per favorire o sfavorire specifici candidati.
La sentenza sottolinea che la semplice attribuzione di un voto numerico, pur essendo di per sé sufficiente a sintetizzare il giudizio, presuppone che a monte siano stati stabiliti criteri chiari e puntuali.
In mancanza di una specificazione analitica dei criteri, con l’assegnazione di punteggi a singole voci e sottovoci, il percorso logico della commissione diventa incomprensibile.
Ciò impedisce al giudice amministrativo di esercitare il suo ruolo di controllo sulla legittimità e congruità del giudizio, e al candidato di esercitare il proprio diritto di difesa.
La piattaforma informatica non sostituisce il controllo umano
Nel caso specifico, la commissione concorsuale aveva omesso di predefinire i criteri per l’assegnazione dei punteggi ai titoli. A sua difesa, l’amministrazione aveva sostenuto che l’organo valutativo si era limitato a seguire le indicazioni di una piattaforma informatica fornita da un consorzio interistituzionale.
Il TAR di Pescara ha respinto questa tesi, ribadendo che, sebbene le piattaforme possano calcolare i punteggi in automatico e agevolare il lavoro delle commissioni, non possono in alcun modo sostituire l’attività valutativa della commissione stessa.
L’intervento umano, e in particolare la predeterminazione dei criteri, rimane imprescindibile per garantire che l’intero processo sia trasparente, logico e conforme ai principi costituzionali.