La Corte dei conti della Lombardia, attraverso la delibera n. 281/2025/PAR, ha chiarito che i proventi derivanti dalle sanzioni stradali destinati a misure assistenziali e previdenziali per il personale della Polizia Locale non rientrano nel limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
La distinzione tra risorse per il welfare e limiti di spesa
Questo principio deriva dal comma 124 dell’art. 1 della legge 207/2024. Tale norma esclude esplicitamente dal calcolo del limite di spesa solo le risorse riconosciute da leggi specifiche o da precedenti contratti collettivi nazionali.
Dal 2025, tutte le risorse per il welfare integrativo vengono incluse nel calcolo del trattamento accessorio, a meno che non siano previste da leggi esplicite o da contratti collettivi sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge 207/2024.
A tal proposito, l’art. 208, comma 4, lettera c), del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) prevede che una quota, fino al 50%, dei proventi delle multe possa essere destinata all’assistenza e alla previdenza del personale della Polizia Municipale.
Il ruolo dei contratti collettivi
Anche se la destinazione a welfare integrativo non fosse considerata prevista da una legge specifica, l’art. 98, comma 1, lettera b), del contratto collettivo del triennio 2019-2021, firmato a novembre 2022, autorizza gli enti locali ad assegnare tali risorse al welfare integrativo secondo le regole dell’art. 82 dello stesso contratto collettivo.
Di conseguenza, grazie a questa disposizione contrattuale, le risorse rimangono escluse dal calcolo del limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.