Annullata l’aggiudicazione di una gara-ponte: l’omissione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) nella lex specialis non può essere sanata dall’offerta del concorrente né dal principio della fiducia.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 7898 del 8 ottobre 2025 , si è pronunciato sul ricorso in appello presentato da Siram s.p.a. contro l’Azienda dei Colli e Getec Italia S.p.A., aggiudicataria di una gara-ponte per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici.
Il Contesto e il Primo Grado
L’appello si inserisce in una vicenda iniziata con l’annullamento, da parte dello stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 4701/2024), degli atti di una precedente procedura aperta per mancato rispetto della disciplina sui Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Nella gara-ponte bandita dall’Azienda dei Colli, Siram s.p.a. aveva impugnato l’aggiudicazione 888lamentando, con il primo motivo, la mancata applicazione dei CAM.
Il TAR della Campania, con sentenza n. 427/2025 , aveva respinto il ricorso.
Il TAR aveva sostenuto che, nonostante la genericità del richiamo ai CAM nella documentazione di gara, l’offerta dell’aggiudicataria Getec Italia S.p.A. e il comportamento della stessa ricorrente Siram, che aveva formulato un’offerta ispirata alla sostenibilità ambientale, avrebbero comunque assicurato il requisito della “sostenibilità ambientale degli appalti”, valorizzando in particolare il principio del risultato e il principio della fiducia.
Secondo il TAR, la condotta della ricorrente avrebbe “sanato” l’invalidità della lex specialis.
La Decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello di Siram s.p.a., riformando la sentenza del TAR e annullando i provvedimenti di gara.
1. Infondatezza dell’Eccezione di Tardività
Preliminarmente, il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata dalla stazione appaltante per la mancata impugnazione immediata del bando di gara.
La sentenza ribadisce la regola generale stabilita dall’Adunanza Plenaria n. 4/2018 , secondo cui la violazione dell’obbligo di inserire i CAM può essere fatta valere mediante ricorso avverso l’aggiudicazione.
L’obbligo di immediata impugnazione sussiste solo nell’ipotesi eccezionale e derogatoria in cui l’illegittimità della lex specialis renda impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione dell’offerta.
Poiché la censura di Siram si fondava sull’illegittimità della legge di gara per mancato inserimento dei CAM e non sull’impossibilità di formulare l’offerta, la domanda era conforme al modello di tutela processuale consolidato.
2. I CAM: Obbligo Inderogabile e Limiti dei Principi di Fiducia/Risultato
Nel merito, il Collegio ha ribadito che il mancato inserimento nella legge di gara dei CAM relativi alle prestazioni oggetto del contratto è un vizio di legittimità invalidante.
Il Consiglio di Stato ha censurato l’impostazione del TAR, chiarendo che:
- Non è condivisibile l’idea che la condotta della ricorrente (aver presentato un’offerta ecosostenibile) possa aver “sanato” l’invalidità per carenza di un elemento normativamente necessario nella lex specialis.
- Il vizio della lex specialis non può essere escluso se il concorrente, pur avendo formulato un’offerta ecosostenibile, sia stato leso dall’esito della procedura illegittima.
- Il richiamo ai principi di fiducia e risultato (art. 5 d.lgs. n. 36/2023) non può limitare la tutela giurisdizionale né imporre all’operatore un onere di superare il vizio del provvedimento prima della gara.
Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’effettività della tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Inoltre, la previsione di un recupero dei CAM solo in sede di punteggi migliorativi è insufficiente a sanare la carenza dell’obbligatorio inserimento.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ha annullato i provvedimenti impugnati e ha dichiarato l’inefficacia dell’eventuale contratto nelle more stipulato.
La sentenza ribadisce il carattere vincolante e obbligatorio della disciplina sui Criteri Ambientali Minimi, sottolineando che l’interesse pubblico alla sostenibilità ambientale, rafforzato dalla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione , non può essere sacrificato in nome di una logica del risultato “quali che siano”.