PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DI QUANTO ERRONEAMENTE CORRISPOSTO A TITOLO DI CONTRIBUTO

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI. TROPPI CONTENZIOSI E CRITICITÀ SULL’ARTICOLO 80 DEL CODICE APPALTI

La norma del Codice appalti che esclude gli operatori economici dalle gare di appalto per “gravi illeciti professionali”, va modificata. E’ quanto chiede Anac, che ha inviato un atto di segnalazione a Governo e Parlamento al riguardo.

Occasione privilegiata è la revisione del nuovo Codice degli appalti da parte del Consiglio di Stato e del Governo, in corso dopo l’approvazione lo scorso 14 giugno della legge delega da parte del Parlamento. Entro fine ottobre il testo dovrà essere predisposto.

Nel documento l’Autorità presieduta da Giuseppe Busia evidenzia le criticità della disciplina vigente (articolo 80, come 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater del codice) e suggerisce possibili interventi.

L’Anac sottolinea che la legge attuale ha generato un notevole contenzioso proprio a causa dell’indeterminatezza dei casi che portano all’esclusione e dell’elevata discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nelle valutazioni di competenza. Dunque, dopo aver raccolto attraverso una consultazione pubblica, le valutazioni di 21 stakeholder (stazioni appaltanti, associazioni di categoria, associazioni di organismi di attestazione, enti di studio e professionisti), l’Autorità ha individuato i punti da modificare. Innanzitutto serve una “indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente l’ambito di applicazione della norma”.

Altra criticità evidenziata riguarda la rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate. Gli operatori del settore la contestano ma secondo Anac non può essere messa in dubbio visto che anche la normativa comunitaria obbliga le stazioni appaltanti a tenerne conto come causa di esclusione dalla gara.

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