Non è possibile per un operatore economico lamentare la violazione del principio del contraddittorio se la sua esclusione dalla gara è dovuta al fatto di aver reso dichiarazioni false o reticenti.
L’operatore ha cercato di nascondere cause di esclusione oggettive, come condanne penali o risoluzioni contrattuali subite in precedenza.
La condotta contraria ai canoni di lealtà e buona fede da parte dell’operatore rende inapplicabile la garanzia partecipativa.
L’Amministrazione non è tenuta a garantire il contraddittorio a chi ha cercato intenzionalmente di ingannarla.
Il Ruolo dell’Art. 21-octies della Legge n. 241/1990
In questa situazione, la giurisprudenza invoca l’applicazione dell’Art. 21-octies della Legge n. 241/1990, che disciplina l’annullabilità del provvedimento amministrativo.
L’articolo stabilisce che il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento (come la mancata comunicazione di avvio del procedimento o la mancata garanzia del contraddittorio) non può essere annullato qualora sia dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
- Meccanismo Sanante: Nel caso in esame, se un’Amministrazione accerta la reticenza su circostanze ostative oggettive (cioè, l’esistenza di una condanna o risoluzione contrattuale non dichiarata), il provvedimento di esclusione è l’unico risultato possibile e legittimo.
- Effetto: La mancata attivazione del contraddittorio, pur essendo una violazione procedimentale, non comporta l’illegittimità del provvedimento di esclusione, perché l’esclusione era inevitabile data la falsa dichiarazione.
In sintesi, la sentenza rafforza il principio che la lealtà e la buona fede sono presupposti imprescindibili per poter invocare le garanzie procedurali, e le false dichiarazioni neutralizzano il diritto al contraddittorio.
Cons. Stato, sez. III, 24.11.2025 n. 9140