Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4835/2025, stabilisce che la modifica di una graduatoria non ne azzera la validità biennale, a meno che non ne alteri radicalmente la fisionomia.
La normativa che stabilisce la validità biennale delle graduatorie concorsuali per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione è una soluzione di compromesso tra esigenze contrapposte.
Da un lato, c’è l’obiettivo della PA di risparmiare tempo e risorse evitando di dover bandire nuove procedure e, dall’altro, l’opportunità per i candidati idonei non vincitori di essere comunque assunti.
Tuttavia, questa scelta legislativa deve bilanciare anche l’esigenza dell’amministrazione di reclutare personale sempre aggiornato e la giusta aspirazione di nuovi candidati a partecipare a selezioni aperte.
L’equilibrio tra opposti interessi
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4835/2025, ha sottolineato come la durata biennale delle graduatorie sia il risultato di un delicato equilibrio.
Dal punto di vista della PA, l’utilizzo delle graduatorie esistenti promuove l’efficienza e l’economicità, massimizzando il profitto delle procedure già espletate. Al contempo, la necessità di reclutare personale qualificato e aggiornato richiede l’indizione di nuovi concorsi.
Per i cittadini, la validità biennale tutela l’interesse di chi è risultato idoneo e ha maturato un’aspettativa di assunzione, ma allo stesso tempo permette a chi ha acquisito i requisiti in un secondo momento di competere in nuove selezioni.
La distinzione tra modifiche e rinnovamento del termine
La questione principale affrontata dal Consiglio di Stato riguarda l’effetto di eventuali modifiche di una graduatoria dopo la sua approvazione.
La Corte ha chiarito che non ogni cambiamento azzera il termine di validità biennale. È fondamentale distinguere tra:
- Modifiche che alterano la “fisionomia” della graduatoria: Solo queste possono far ripartire il termine di validità. Si tratta di interventi così sostanziali da rendere la graduatoria “nuova” rispetto a quella originale.
- Modifiche che lasciano intatta l’identità sostanziale: Questi aggiustamenti, come l’inserimento di un candidato precedentemente escluso, non cambiano il termine di validità. La graduatoria resta sostanzialmente la stessa e l’aspettativa degli altri candidati non viene alterata.
Applicando questo principio al caso specifico, il Consiglio di Stato ha stabilito che la modifica della graduatoria in seguito all’inserimento di un candidato riammesso non ha alterato l’identità dell’atto.
Sebbene le posizioni dei candidati successivi siano cambiate, l’essenza della graduatoria è rimasta la stessa. Di conseguenza, il termine di validità biennale non può essere rinnovato.