Il corretto bilanciamento tra trasparenza dell’azione amministrativa e protezione dei dati personali richiede una costante attenzione per le più recenti evoluzioni normative ed indirizzi provvedimentali sia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. cd. ≪Codice Privacy≫.
Tanto è dimostrato dall’interlocuzione continua intervenuta in materia di minimizzazione del dato personale nell’ambito delle pubblicazioni previste dal D.lgs. n. 33/2013 con provvedimento del Garante di cui al provv. n. 92 del 22 febbraio 2024 e la successiva Delibera n. 495 del 25 settembre 2024 recante “Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto – Messa a disposizione di ulteriori schemi”.
Bandi di concorso
Nell’ambito del quadro normativo di riferimento l’art. 19 relativo ai Bandi di Concorso riporta l’obbligo di pubblicazione per le Pubbliche Amministrazioni dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”, fermo restando la pubblicazione e il costante aggiornamento dei dati citati, nel rispetto degli altri obblighi correlati di pubblicità legale.
Gli orientamenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono stati spesso in contrasto con la formulazione delle graduatorie e la pubblicazione delle stesse effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Pubblicazione delle graduatorie
Ex multis, si ricorda quanto è stato affermato dal Garante sulla pubblicazione delle graduatorie intermedie e finali, dove, nonostante nelle memorie difensive riportate dall’ente oggetto di attività istruttoria si facesse appello alla pubblicità prevista delle prove intermedie orali, si è ribadito che “la disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, anche quando operino nell’ambito dello svolgimento di procedure concorsuali, selettive o comunque valutative, prodromiche all’instaurazione del rapporto di lavoro, possono trattare i dati personali degli interessati (art. 4, n. 1, del Regolamento) se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (si pensi a specifici obblighi previsti dalla normativa nazionale “per finalità di assunzione”, artt. 6, par. 1, lett. c), 9, parr. 2, lett. b) e 4; 88 del Regolamento) oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.
Chiarendo, quindi, il profilo di legittimità e liceità del trattamento il Garante ha altresì individuato che, sulla base della pertinente normativa, vengano pubblicate le sole “graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle singole prove sostenute dai partecipanti alla procedura recanti i dati personali dei concorrenti risultati idonei, non idonei o assenti”.
Ha, infine, ribadito quanto previsto dal citato art. 19 del D.lgs. n. 33/2013.
Obbligo legale di pubblicazione
L’attuale art. 15 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, ribadisce l’esistenza di un obbligo legale di pubblicazione delle graduatorie dei concorsi, contestualmente alla pubblicazione sul Portale InPA, sul sito dell’amministrazione interessata, sostituendo la precedente modalità di notizia della pubblicazione tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Garante, con provvedimento risalente, aveva individuato la necessità di diffondere solamente i “dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Non [potendo] quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati, né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici”, richiamando quelle che sono le odierne prescrizioni dell’art. 5 del G.D.P.R. in merito al principio di pertinenza e non eccedenza del dato trattato e, più in generale, alla minimizzazione del trattamento.
F.A.Q.
Più recentemente, con specifiche F.A.Q. pubblicate sul sito di A.N.A.C. in data 28 febbraio 2024, è stato chiarito che in caso di pubblicazione di dati relativi a procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo del personale, facendo esplicito riferimento all’art. 19 c.1 citato, “le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblichino: […] 4. le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.
La F.A.Q. n. 8 indica che “la pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori è conforme all’art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013 in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria”.
Novità decreto PA
Per quanto riguarda le novità normative introdotte dal D-L. n. 25/2025 cd. ≪Decreto PA≫ si sottolinea in prima istanza la modifica riguardo la “taglia idonei”, cioè la soppressione per le graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni approvate nell’anno 2024, nonché a quelle relative alle graduatorie e ai concorsi banditi nell’anno 2025, del limite del 20 % dei posti messi a concorso dei candidati individuabili quali idonei successivi ai vincitori.
È introdotta la possibilità di utilizzare, per ragioni di carattere organizzativo e “in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione”, le proprie graduatorie ovvero, previo accordo, quelle di altra amministrazione.
Si rafforza la mobilità, a decorrere dall’anno 2026, destinandovi una “percentuale non inferiore al 15% delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale […]”.
Infine, con la modifica introdotta dall’art. 3 c. 1 lett. d punto 3.1) del ≪Decreto PA≫ al quinto periodo del c. 5-ter dell’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 viene ripristinata la durata triennale delle graduatorie concorsuali ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 267/2000.
Conclusioni
Concludendo, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti normativi o dell’approvazione dei restanti schemi promossi in pubblica consultazione con la Deliberazione A.N.A.C. citata n. 495/2024, per le Pubbliche Amministrazioni non resta che prestare attenzione e formare adeguatamente il proprio personale sul principio di minimizzazione e sulle sanzioni che tanto l’A.N.A.C. quanto il Garante per la Protezione dei Dati Personali possono comminare in caso di violazione della normativa sulla trasparenza e anticorruzione che sulla Privacy.
È poi da valutare l’aggiornamento degli atti regolamentari interni alle più recenti disposizioni del D.P.R. n. 82/2023 e del D-L. n.25/2025.
La predisposizione delle graduatorie finali concorsuali pubblicate sull’Amministrazione Trasparente dovrebbe, infine, riportare solamente in chiaro i dati dei vincitori , ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33/2013.
E, solamente in caso di effettivo scorrimento, riportare i successivi idonei nominalmente, ponderando la possibile esposizione di dati ulteriori e non pertinenti ovvero eccessivi nell’ambito dell’obbligo legale e dell’esercizio della pubblica funzione di cui sono investite le Pubbliche Amministrazioni, consultando, per quanto di competenza, i Responsabili per la Protezione dei Dati Personali nominati ai sensi dell’art. 37 del G.D.P.R..
A cura di Dott. Eucalipto Edoardo