Il TAR Campania ha annullato il decreto di nomina della giunta comunale di un piccolo comune, formato dal sindaco e da due assessori di sesso maschile, perché non rispettava il principio di parità di genere.
Parità di genere nelle giunte:
- L’articolo 46, comma 2, del Tuel stabilisce che il sindaco deve garantire la presenza di entrambi i sessi nella giunta.
- Il Tar Campania ha stabilito che è nullo il decreto sindacale che si limita a dichiarare l’impossibilità di nominare una donna, senza un’adeguata istruttoria.
Il sindaco aveva giustificato la mancata nomina di una donna con l’impossibilità oggettiva e con la necessità di garantire il buon andamento dell’amministrazione. Tuttavia, il Tar ha ritenuto insufficiente l’istruttoria del Comune, che si era limitato a indicare delle note non protocollate di contatti con donne potenzialmente idonee. Il Tar ha affermato che la mancanza di documentazione protocollata delle indagini svolte, va in contrasto con l’articolo 53, comma 5, ultima parte, del Dlgs 445/2000.
La sentenza del Tar Campania sottolinea l’importanza di un’istruttoria approfondita e trasparente per garantire la parità di genere nella formazione delle giunte comunali.