Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 5409/2025, ha fornito un’importante interpretazione in merito alla legittimità della scelta di un’amministrazione comunale di istituire un’azienda speciale per la gestione del servizio spiaggia.
La decisione, che respinge le contestazioni di un operatore economico, chiarisce i confini dell’articolo 10 del Dlgs n. 201 del 2022, il decreto di riordino dei Servizi Pubblici Locali (SPL).
Il Contesto Giudiziario: Dal TAR al Consiglio di Stato
Il caso è sorto a seguito dell’impugnazione, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Toscana, di tutti gli atti con cui un Comune aveva istituito un’azienda speciale, ai sensi dell’articolo 114 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), per affidarle la gestione del servizio spiaggia, precedentemente svolto dal ricorrente.
In primo grado, il ricorso era stato dichiarato inammissibile. In sede di appello, il Consiglio di Stato ha invece esaminato nel merito tutti i motivi di ricorso non scrutinati dal TAR.
La Qualificazione del Servizio Spiaggia come Servizio Pubblico Locale di Rilevanza Economica
Il fulcro della sentenza del Consiglio di Stato risiede nella qualificazione della gestione della spiaggia come servizio pubblico locale di rilevanza economica.
La Corte ha motivato tale classificazione evidenziando come rendere fruibile a soggetti con disabilità l’unica spiaggia accessibile anche agli animali domestici rappresenti l’erogazione di un servizio che non avrebbe potuto essere svolto adeguatamente senza l’intervento pubblico.
Infatti, il servizio era stato precedentemente gestito in condizioni non ottimali in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.
L’intervento pubblico, attraverso la costituzione di un’azienda speciale, si è reso necessario per superare queste carenze e garantire la piena fruibilità del servizio a tutti i cittadini. La sentenza sottolinea come la gestione tramite un’azienda speciale sia una modalità idonea e legittima per raggiungere tale obiettivo.
Azienda Speciale e Gestione dei Servizi Diversi da Quelli a Rete
La sentenza richiama l’articolo 14 del decreto di riordino dei SPL, il quale prevede che gli enti locali possano adottare specifiche modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, qualora ritengano che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti o idonee a garantire il perseguimento dell’interesse pubblico.
Tra queste modalità rientrano la gestione in economia o, appunto, la gestione mediante aziende speciali, purché si tratti di servizi diversi da quelli a rete.
La gestione in economia implica l’assunzione diretta del servizio da parte dell’ente, utilizzando il proprio apparato amministrativo e il personale. L’azienda speciale, invece, come definito dall’articolo 114, comma 1, del Dlgs n. 267 del 2000 (TUEL), è un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e un proprio statuto.
A differenza del controllo analogo tipico delle società inhouse, l’azienda speciale è soggetta a un controllo gestionale e finanziario diretto da parte dell’ente locale, con il consiglio comunale che ne approva tutti gli atti fondamentali, intervenendo direttamente sulla gestione.
La sentenza del Consiglio di Stato, dunque, conferma la legittimità della scelta del Comune di affidare la gestione del servizio spiaggia all’azienda speciale, riconoscendo che tale decisione rientra nelle facoltà degli enti locali per garantire servizi pubblici essenziali, soprattutto quando le dinamiche di mercato non riescono a soddisfare pienamente le esigenze della collettività.