L’ANAC ha messo in luce una serie di irregolarità nella procedura di gara indetta dall’Opera Diocesana per la diffusione e preservazione della Fede, un’importante realtà milanese.
L’oggetto della contestazione riguarda gli incarichi tecnici di progettazione ed esecuzione del Nuovo Museo Diocesano, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura per un valore di 728.438 euro.
Mancata coerenza con il Codice degli Appalti
Con un atto del 18 giugno 2025, a firma del Presidente e approvato dal Consiglio, l’ANAC ha rilevato che la procedura non era conforme alle disposizioni del Codice degli Appalti.
La stessa ANAC sottolinea che la documentazione era incompleta, la progettazione è stata frazionata senza giustificazioni e si è affidato a soggetti privati un ruolo di supervisione che, per legge, spetta a figure ufficiali come il RUP (Responsabile Unico del Procedimento).
In seguito al parere dell’ANAC e alla richiesta di annullamento da parte del Ministero della Cultura, l’Opera Diocesana ha deciso di annullare la gara in autotutela.
Le principali irregolarità contestate
L’analisi dell’ANAC ha evidenziato diverse criticità che hanno compromesso la trasparenza e la correttezza della procedura.
Incompletezza della documentazione
Secondo l’Autorità, il bando di gara era carente di un documento fondamentale: il documento di indirizzo della progettazione, che avrebbe dovuto essere redatto dal RUP.
Questa omissione ha reso difficile per i partecipanti la formulazione di un’offerta consapevole e affidabile, oltre a compromettere una stima corretta del valore degli interventi e dei corrispettivi.
Frazionamento della progettazione
Un’altra irregolarità riguarda la divisione del progetto in più parti, senza che vi fossero specifiche esigenze tecniche a giustificarla.
Questo frazionamento ha portato all’impropria partecipazione di due professionisti nello stesso ambito progettuale, minando l’integrità e l’unità dell’impostazione progettuale.
Ruolo improprio di soggetti privati e requisiti sproporzionati
Il parere dell’ANAC evidenzia due ulteriori punti di contestazione:
- Supervisione impropria: Il disciplinare di gara attribuiva a soggetti privati un ruolo di supervisione e approvazione delle soluzioni tecniche.
Un compito che, per legge, spetta unicamente a figure come il RUP o il Direttore dell’esecuzione, ledendo l’autonomia decisionale del progettista. - Requisiti di partecipazione sproporzionati: L’ANAC ha rilevato che i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara erano eccessivamente stringenti e non adeguatamente motivati.
Nello specifico, si richiedeva la dimostrazione di servizi analoghi eseguiti negli ultimi cinque anni per un valore pari ad almeno due volte l’importo stimato dei lavori.
Un requisito che, secondo l’Autorità, non è in linea con le prassi vigenti e con i principi di massima partecipazione e concorrenza.
L’intervento dell’ANAC e il conseguente annullamento della gara dimostrano l’importanza di una rigorosa applicazione del Codice degli Appalti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure pubbliche.