Il TAR per la Sicilia, con la Sentenza n. 3238 del 13 novembre 2025, ha accolto un ricorso che sollevava la questione della legittimità di specifiche prescrizioni contenute in un disciplinare tecnico di gara.
Il caso è sorto in seguito all’impugnazione di alcune disposizioni che, pur essendo state formalmente definite come condizioni di esecuzione del contratto, incidevano di fatto sulla platea dei concorrenti, creando un accesso precluso o eccessivamente oneroso.
Il Fatto: Il Vincolo Territoriale sul Locale di Lavorazione
La società ricorrente ha dedotto che il disciplinare tecnico imponeva, implicitamente o esplicitamente, l’obbligo per i partecipanti di disporre di un locale destinato alla conservazione e lavorazione delle ricette ricadente nell’ambito territoriale provinciale della stazione appaltante.
La ricorrente ha sostenuto che questo vincolo territoriale rappresentava un immediato e ingiustificato restringimento della concorrenza, poiché:
- Impediva l’utile partecipazione alla gara a tutti quei concorrenti privi di tale locale nella specifica provincia.
- Al momento dell’impugnazione, esistevano solo due siti conformi alle disposizioni della lex specialis, entrambi nella disponibilità di due soli operatori.
Secondo la ricorrente, una condizione che limita la partecipazione a due soli concorrenti predeterminati è immediatamente lesiva e configura una violazione dei principi di libertà di stabilimento e massima partecipazione alle gare pubbliche.
Il Dispositivo: Ricorso Accolto per Violazione della Parità di Trattamento
Il TAR Sicilia, Sezione II, ha accolto il ricorso.
La decisione si fonda sul principio consolidato del diritto amministrativo che vieta l’inserimento, nei documenti di gara, di requisiti che, sebbene formalmente attinenti all’esecuzione del contratto, si traducono in requisiti di partecipazione che, in assenza di una motivazione stringente e proporzionata, limitano ingiustificatamente la concorrenza.
L’imposizione di un vincolo sulla disponibilità di locali in un determinato ambito provinciale, con l’effetto di escludere la maggior parte dei potenziali offerenti, è stata ritenuta:
- Sproporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto.
- Lesiva dei principi cardine degli appalti pubblici, in particolare quello di massima partecipazione e di parità di trattamento tra gli operatori economici.
Di conseguenza, il Tribunale ha annullato le prescrizioni del disciplinare tecnico impugnate, aprendo la gara a una platea più ampia di concorrenti.