IMPIEGO PUBBLICO - TRASFERIMENTO

FUNZIONI LOCALI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Con riferimento all’istituto della conservazione del posto presso l’ente di provenienza per il dipendente che sia risultato vincitore di concorso presso altro ente, qualora il dipendente non superi il periodo di prova e voglia rientrare nell’ente di provenienza, nella categoria e professionale di appartenenza, nel caso di specie D3 giuridico, considerata l’accorpamento della categoria, operata con il CCNL del 21/05/2018, come dovrà essere inquadrato il lavoratore, in D1 o in D3 giuridico?
La norma prevista dall’art. 12, comma 5, del CCNL del 21/05/2018 precisa espressamente che a seguito della soppressione, all’interno della categoria D, di quei profili per i quali precedentemente, veniva riconosciuto un trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, al personale che alla data di entrata in vigore della norma sia inquadrato in D3 siano “conservati il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria”.
Si tratta, come noto, di una clausola di salvaguardia della situazione soggettiva di quei dipendenti che, già in possesso della categoria giudica ed economica D3, alla data di entrata in vigore del CCNL del 21/05/2018 certamente continuano a godere della garanzia della conservazione del profilo e della posizione economica già acquisita.
La disciplina di cui all’art. 20, comma 10, del medesimo testo contrattuale, in relazione all’istituto della conservazione del posto presso l’ente di provenienza per il dipendente che sia risultato vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione dispone che, “in caso di mancato superamento della prova o per recesso
di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di appartenenza”.
Come più volte evidenziato da parte della scrivente Agenzia, l’istituto regolato dall’art. 20, comma 10, del CCNL del 21/05/2018 si configura una sorta di riammissione in servizio, pertanto il dipendente, nel momento in cui ritorna presso l’ente di originaria appartenenza, come espressamente precisato, sarà collocato nella medesima categoria e profilo posseduti al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro con lo stesso.
Sulla base di una lettura interpretativa contestuale delle richiamate norme e tenuto conto delle inequivocabili previsioni ivi contenute, si ritiene che, in una fattispecie come quella evidenziata, con la riammissione in servizio debba essere riconosciuto il medesimo inquadramento di cui il lavoratore era in possesso all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

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