Risulta evidente l’inosservanza sia della lett. G del bando “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale fino a 200.000 euro, sia dell’art. 4 della convenzione regolante i rapporti tra la Regione Veneto e il Comune di Y, che prevedevano l’invio della rendicontazione finale dell’intervento entro il termine del 30.06.2022, pena la decadenza del diritto al contributo.
Nel caso di specie, è emerso con sufficiente chiarezza che il convenuto non ha ottemperato ai compiti che la legge pone a carico del RUP, relativi alla correttezza dell’iter della procedura di affidamento di lavori, nell’ambito dei quali sono comprese anche le attività finalizzate a garantire la persistenza della copertura finanziaria, in origine programmata. Nella fattispecie concreta, in ogni caso, è utile evidenziare che il geom. X rivestiva, al contempo, la qualifica di responsabile del settore competente, con il conseguente obbligo, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. d), TUEL, di curare anche l’adozione degli atti finanziariamente onerosi e la loro copertura.
Al predetto, quindi, va, senz’altro, addebitata la responsabilità di aver arrecato un pregiudizio erariale al Comune di Y, venendo meno ai propri obblighi di servizio che imponevano particolare attenzione e avvedutezza nella realizzazione dell’opera comunale ammessa al finanziamento pubblico per le finalità di cui al bando regionale, il quale ultimo andava puntualmente rispettato in tutte le sue prescrizioni, pena – come già rappresentato – la revoca del beneficio concesso.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 86 del 21 giugno 2024