Un recente caso evidenzia i limiti delle esenzioni dal Canone Unico Patrimoniale (CUP) e solleva interrogativi sulla discrezionalità degli enti locali nell’introdurre eccezioni non previste per legge, anche di fronte a calamità naturali.
Il Canone Unico Patrimoniale (CUP), introdotto dall’articolo 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha lo scopo di unificare le precedenti imposte su occupazione di suolo pubblico, pubblicità e affissioni.
La normativa stabilisce in modo chiaro le esenzioni dal canone, delineando un quadro preciso per la loro applicazione. Tuttavia, un punto di particolare dibattito emerge quando si considerano situazioni eccezionali, come quelle derivanti da calamità naturali, e la possibilità per gli enti locali di prevedere ulteriori esenzioni.
Il Nodo della Discrezionalità: Cosa Prevede la Legge
La questione al centro del dibattito riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, comma 821 della stessa Legge 160/2019. Questo comma stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti, con un regolamento adottato dal consiglio comunale o provinciale, nel quale devono essere indicate, tra le altre cose, “le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847“.
È proprio questa “clausola di apertura” a generare interpretazioni diverse. Se da un lato la legge non prevede espressamente l’esenzione per calamità naturali tra le casistiche elencate, dall’altro lato, la parte ricorrente in una recente vicenda ha lamentato l’omessa previsione di tale esenzione, forte proprio della facoltà riconosciuta agli enti di introdurre “ulteriori esenzioni”.
La Valutazione Giuridica: Arbitrarietà o Ragionevolezza?
Nonostante la possibilità di integrare le esenzioni previste dalla legge, la giurisprudenza tende a mantenere un approccio cauto. Nel caso specifico, è stato rilevato che l’omessa previsione di un’esenzione dal pagamento del canone per calamità naturali non appare determinare un esercizio del potere discrezionale di carattere arbitrario, irragionevole o illogico.
Questo significa che la scelta dell’ente locale di non includere un’esenzione specifica per le calamità naturali, pur potendo essere una decisione discutibile per i soggetti colpiti, non è automaticamente considerata un abuso di potere. La discrezionalità degli enti locali, sebbene ampia, trova comunque dei limiti nella ragionevolezza e nella non arbitrarietà delle decisioni.
In altre parole, la capacità di un comune o provincia di introdurre nuove esenzioni non è illimitata e deve essere esercitata con un fondamento logico che non sconfini nell’arbitrio. La mancanza di un’esenzione per calamità naturali, pur potendo sembrare iniqua a chi ne subisce le conseguenze, non viene automaticamente qualificata come un errore o un’irragionevolezza da un punto di vista giuridico, a meno che non si dimostri una palese illogicità o discriminazione.
Implicazioni per Enti e Cittadini
Questa interpretazione ha importanti implicazioni. Per gli Enti Locali, sottolinea la necessità di ponderare attentamente le decisioni in merito alle esenzioni aggiuntive, bilanciando le esigenze della cittadinanza con la sostenibilità finanziaria e la coerenza normativa. L’introduzione di esenzioni non espressamente previste dalla legge deve essere motivata e non deve apparire arbitraria.
Per i cittadini e le imprese colpite da calamità naturali, la situazione evidenzia come la mera occorrenza di un evento eccezionale non garantisca automaticamente l’esenzione dal CUP, a meno che non sia specificamente prevista dal regolamento comunale o provinciale. Questo può portare a complessità e contenziosi, spingendo a una maggiore consapevolezza sulle normative locali.
In sintesi, mentre la Legge 160/2019 offre agli enti locali la possibilità di modellare le esenzioni del Canone Unico Patrimoniale, questa facoltà è esercitata entro i confini della ragionevolezza, senza che l’omissione di specifiche casistiche, come le calamità naturali, venga automaticamente considerata un atto irragionevole o arbitrario.
TAR CAGLIARI – Sez.I – Sentenza 226 del 10/3/2025