Concorsi pubblici – Il Tar Liguria chiarisce che il concetto di “destituzione” del Dpr 3/1957 include il recesso per giusta causa, ribadendo la proporzionalità della preclusione costituzionale.
La questione dell’accesso ai concorsi pubblici per chi ha avuto un precedente rapporto di lavoro reciso per motivi disciplinari è stata definita con chiarezza dal Tar Liguria, Sezione I, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 974.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha chiarito che la causa di esclusione prevista dall’articolo 2 del Dpr 3/1957, che riguarda chi sia stato “destituito o dispensato” dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, deve essere interpretata in senso ampio.
Essa ricomprende ogni cessazione unilaterale del rapporto di lavoro disposta dal datore, in primis quella di natura disciplinare.
Destituzione e Licenziamento Disciplinare
Il Tar si è mosso nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il licenziamento disciplinare è sostanzialmente sovrapponibile al recesso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Si tratta, infatti, di inadempimenti del dipendente considerati così gravi da recidere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Questa interpretazione estensiva della “destituzione” assicura che un comportamento pregresso che ha minato la fiducia e l’integrità del servizio pubblico precluda un nuovo accesso alla stessa funzione.
Il Bilanciamento Costituzionale e il Fattore Tempo
Sotto il profilo costituzionale, la preclusione all’accesso per chi è stato destituito è ritenuta proporzionata e legittima. Essa realizza, infatti, un necessario bilanciamento tra:
- Il diritto di accesso ai pubblici uffici (Articolo 51 della Costituzione).
- I principi fondamentali di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione (Articolo 97 della Costituzione), come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (sentenza 27 luglio 2007, n. 329).
La Decisività del Breve Intervallo
Nel caso specifico esaminato dal Tar Liguria, un elemento decisivo è stato il fattore tempo: l’Amministrazione che aveva indetto il concorso era la stessa che aveva licenziato il candidato pochi mesi prima.
Un intervallo così breve tra il licenziamento e la domanda di partecipazione non è stato ritenuto idoneo a ricostruire il necessario rapporto di affidamento e la credibilità richiesta per l’accesso a un nuovo impiego pubblico.
La Discrezionalità dell’Amministrazione
Va premesso che l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi e dei titoli valutabili.
Tale libertà di scelta è tuttavia vincolata: deve essere finalizzata alla migliore cura dell’interesse pubblico e non deve risultare palesemente arbitraria o illogica (Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 75).
È, pertanto, considerato legittimo inserire requisiti che siano coerenti con le professionalità che i vincitori della selezione saranno chiamati a esercitare (T.A.R. Veneto, Sez. IV, 10 settembre 2024, n. 2133).
Muovendo da tali assunti, il Tar Liguria ha concluso che l’Amministrazione, nell’applicare la causa di esclusione, non ha travalicato i limiti della discrezionalità assegnatale nella configurazione del bando e nella salvaguardia della lealtà e correttezza del futuro dipendente.
L’esclusione del candidato licenziato è, dunque, pienamente legittima in quanto tesa a tutelare l’interesse pubblico al buon andamento dell’Ente.