Le capacità assunzionali per Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ordinarie rimangono regolate dall’articolo 33 del Dl 34/2019 e dai relativi decreti attuativi. Non sono previsti nuovi decreti attuativi, in quanto quelli esistenti continuano a essere validi.
Novità per enti virtuosi e non virtuosi:
- Enti virtuosi:
- Possono aumentare la spesa del personale, e quindi effettuare nuove assunzioni, se il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è inferiore al parametro di virtuosità stabilito.
- Gli aumenti non sono più soggetti a limiti prefissati, ma devono rispettare il vincolo del parametro di virtuosità.
- Enti non virtuosi:
- Le capacità assunzionali sono limitate al 30% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.
- Comuni intermedi:
- Per i Comuni che superano il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti di oltre il 4%, non cambia nulla, con le nuove assunzioni non si deve peggiorare il suddetto rapporto.
Altri enti locali e Regioni:
- Per Unioni di Comuni, Comunità montane, consorzi e altre Regioni, le capacità assunzionali sono determinate dal turnover, con l’utilizzo dei risparmi derivanti dalle cessazioni degli anni precedenti, ma non di quelle dell’anno in corso.
Legge di bilancio 2025:
- Il comma 830 della legge di bilancio 2025, che prevede una riduzione del 25% delle capacità assunzionali, non produce effetti a causa della mancata disapplicazione dell’articolo 33 del Dl 34/2019 e della genericità della formulazione.
- A causa dei dubbi che la legge di bilancio 2025 sta generando, sarebbe opportuno un chiarimento da parte del legislatore o un interpretazione da parte della funzione pubblica.
La “sostenibilità finanziaria” è il criterio chiave per il calcolo delle capacità assunzionali, basato sul rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Le cessazioni di personale dell’anno in corso non possono essere utilizzate per nuove assunzioni.