La legge 31 agosto 2022 n. 130 reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario.
Il provvedimento, per far fronte agli impegni assunti dall’Italia con il PNRR, innova la giustizia tributaria sotto il profilo ordinamentale e processuale.
Si tratta di una riforma che investe l’intero sistema ed è entrata in vigore il 16 settembre 2022; tuttavia, per alcune disposizioni è prevista un’applicazione differita. In effetti, il diritto del contribuente a vedersi assicurato un effettivo esame delle sue ragioni da parte di soggetti terzi può esser relativamente garantito nelle grandi amministrazioni, in cui il reclamo e la mediazione possono esser affidati ad uffici diversi da quelli che hanno emanato l’atto impugnato; mentre gli enti di piccole dimensioni, come gli enti locali, non hanno questa possibilità e il più delle volte un riesame effettivo della questione non si riesce a ottenere.
«In caso di rigetto del reclamo o di rifiuto della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.
Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione».
Viene quindi stabilita normativamente la possibile responsabilità del funzionario che rigetterà, senza motivazione, il reclamo e la proposta di mediazione, preordinati al giudizio vero e proprio.