Nel bilancio di previsione 2021-23 l’accantonamento, senza abbattimenti, del fondo crediti dubbia esigibilità deve tener conto degli effetti dovuti all’emergenza.
Nella predisposizione del nuovo bilancio 2021/2023, gli Enti Locali dovranno quantificare il Fondo crediti di dubbia esigibilità tenendo conto delle disposizioni a regime previste dai principi contabili, e in particolare delle regole nell’esempio 5 del principio applicato della contabilità finanziaria.
Inoltre, le norme emergenziali introdotte dall’articolo 107-bis del Dl 18/2020 hanno concesso una deroga per sterilizzare nel calcolo dell’Fcde gli eventi eccezionali del 2020.
Dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli Enti possono infatti calcolare l’importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di riscossione del quinquennio precedente, i dati 2019 al posto di quelli del 2020.
Per determinare correttamente l’importo da stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre considerare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente, facendo esclusivamente riferimento ad anni armonizzati (successivi al 1° gennaio 2015), può essere calcolata soltanto con il metodo della “media semplice” (e non ponderata).
La capacità di riscossione viene pertanto determinata rapportando le sole riscossioni della competenza sugli accertamenti.