DELIBERAZIONE SULLA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO COMUNALE

ENTI LOCALI, IL NUOVO ITER PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Il Dlgs n.38/2021 entra in vigore il 3 aprile, il quale semplifica e accelera le procedure amministrative per l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

Le norme fanno parte dei decreti che danno attuazione alle deleghe contenute nella legge 86 del 2019 per la riforma dell’ordinamento sportivo, prevede inoltre l’emanazione (entro il 31 agosto) di un regolamento unico contenente le norme tecniche di sicurezza, anche antincendio, per la costruzione, la ristrutturazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi.

L’obiettivo del Dlgs è quello di intervenire sulle procedure già semplificate, prima dalla cosiddetta «legge Stadi» inserita nella legge di Stabilità 2014 e poi dalla «Manovra correttiva» del 2017 (Dl 50 del 2017), per ridurre i tempi di risposta degli enti pubblici che ricevono progetti per la riqualificazione o la costruzione di impianti sportivi.

Il soggetto che si candida a realizzare l’intervento presenta al comune (o ad altro ente pubblico interessato) un documento di fattibilità delle alternative progettuali, e non più uno studio di fattibilità. Tra più soluzioni, il progetto individua – precisa ora Il Dlgs – quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.
Presentato il documento di fattibilità, previa conferenza di servizi preliminare, l’Ente Locale di riferimento ha 60 giorni di tempo (non più 90) per dichiarare il pubblico interesse della proposta. In questa fase l’ente, inoltre, esprime la sua disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta. S

e ci sono più istanze concorrenti, la conferenza preliminare le esamina individuando quella che prosegue l’iter. Vengono anche ora scanditi i tempi per l’indizione della prima conferenza di servizi, che deve essere convocata entro sette giorni dalla presentazione del documento di fattibilità e deve tenersi entro i successivi 15 giorni. Se tale tempistica dettata dal Dlgs non è rispettata, il proponente può richiedere la convocazione della conferenza di servizi al presidente della regione o all’assessore allo sport. Anche l’intervento della regione sull’indizione della conferenza di servizi preliminare costituisce una novità.

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