Il Collegio si esprime in merito alla possibilità di derogare al vincolo di spesa per il personale posto dall’art. 1, commi 557 e 557 quater, legge n. 296/2006 – norma che impone agli enti locali di assicurare la riduzione delle spese di personale – per coprire “il maggiore costo del servizio di segretario comunale”.
La giurisprudenza contabile è consolidata nell’affermare, a parere dei giudici, che il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge Nello specifico, il “maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale” a parere del Collegio, non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame.