Importanti novità sono state introdotte dal MIM per snellire la gestione finanziaria e tecnica dei progetti PNRR dedicati all’edilizia scolastica.
Con la nota n. 111449 del 27 giugno 2025, il MIM ha fornito indicazioni operative volte a ridurre i vincoli e accelerare l’attuazione dei lavori per i Comuni e gli altri enti attuatori.
Le misure riguardano specificamente l’utilizzo dei ribassi d’asta e la gestione delle varianti.
Ribassi d’Asta: Riuso e Flessibilità
La nota introduce una maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse derivanti dai ribassi d’asta. Tali somme possono ora essere riutilizzate direttamente sul medesimo intervento per:
- Varianti resesi necessarie a causa di circostanze impreviste e imprevedibili.
- Coprire le spese generate dalla revisione e indicizzazione dei prezzi contrattuali.
Viene inoltre specificamente ammesso l’uso dei ribassi d’asta anche per i progetti “in essere”, al fine di consentire l’adeguamento al principio DNSH (Do No Significant Harm), sebbene questo specifico riutilizzo richieda una previa autorizzazione ministeriale.
Gestione delle Varianti: Addio all’Approvazione Preventiva
Una delle novità più significative riguarda le procedure di adozione delle varianti.
Le modifiche contrattuali che rientrano nelle casistiche previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (Vecchio Codice Appalti) e dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) non necessitano più di un’approvazione preventiva da parte del MIM.
Invece della richiesta di autorizzazione, le varianti devono essere soltanto comunicate al Ministero entro 30 giorni dall’adozione, caricando la documentazione sulla piattaforma Futura.
Il controllo sulle modifiche avverrà in fase successiva, ovvero in sede di rendicontazione finale (controllo ex post).
Obblighi di Comunicazione e Scadenze
Per garantire la tracciabilità e la legittimità, tutti gli enti attuatori hanno l’obbligo di caricare le modifiche e i relativi riscontri esclusivamente sulla piattaforma Futura.
Attenzione: Le comunicazioni inviate tramite canali diversi (come email o PEC) saranno considerate inammissibili.
Infine, il termine di 30 giorni per la comunicazione si applica anche a tutte quelle modifiche che erano già state adottate dagli enti, ma che non erano state ancora comunicate al Ministero.
Eccezione: Qualsiasi modifica che impatti gli indicatori di progetto o le aree di intervento previste originariamente richiede, come prassi, una preventiva autorizzazione ministeriale.