L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è tornato a fare chiarezza sulle tematiche relative ai permessi retribuiti per i lavoratori donatori di sangue ed emocomponenti con la circolare n. 96/2025.
Sebbene il documento sia primariamente rivolto ai datori di lavoro del settore privato, le sue indicazioni sono un riferimento utile anche per le Pubbliche Amministrazioni.
Un Diritto Fondato sulla Solidarietà Umana
Il diritto al riposo per chi dona il sangue è disciplinato dall’articolo 1 della legge 584/1967. Questi permessi sono caratterizzati da un elevato contenuto di solidarietà umana e utilità sociale. Come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 52/1992, l’assenza retribuita per la donazione trova giustificazione in una sorta di equiparazione tra donatore e malato. Il prelievo di sangue, infatti, può comportare un indebolimento psicofisico nel donatore, influenzando la capacità lavorativa nella giornata.
I Presupposti per la Concessione del Beneficio: Una Check-list Essenziale
L’INPS fornisce una chiara check-list dei presupposti indispensabili per la concessione del permesso retribuito ai lavoratori dipendenti:
- Quantitativo Minimo: La donazione non deve essere inferiore a 250 grammi.
- Certificazione Specifica: La certificazione deve essere rilasciata dal medico della struttura che ha effettuato il prelievo (ASL/azienda ospedaliera o associazione/federazione di volontariato accreditata).
- Informazioni Obbligatorie nella Certificazione: Il documento deve contenere:
- Il codice fiscale della struttura.
- I dati anagrafici del donatore.
- La dichiarazione di gratuità della donazione.
- Il giorno e l’ora del prelievo.
Solo in presenza di tutti questi requisiti il lavoratore ha diritto al permesso retribuito.
Permesso Retribuito Anche per Inidoneità alla Donazione
Un aspetto importante su cui la circolare si sofferma riguarda gli effetti dell’articolo 8, comma 2, della legge 219/2005. Questa norma garantisce la retribuzione anche al lavoratore dipendente giudicato “inidoneo” alla donazione, limitatamente al tempo necessario per l’accertamento dell’idoneità e le relative procedure.
L’inidoneità deve essere motivata esclusivamente da una delle seguenti ragioni:
- Sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
- Mancata decorrenza dei tempi di sospensione tra una donazione e la successiva, come stabilito dalla normativa.
- Rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, basata sulla programmazione dei bisogni trasfusionali.
Per ottenere questo tipo di permesso, il dipendente deve fornire al datore di lavoro un certificato che includa:
- Il codice fiscale della struttura.
- I dati anagrafici del donatore.
- L’indicazione di una delle motivazioni sopra descritte che hanno determinato la mancata donazione.
- Il giorno e l’ora di accesso al centro trasfusionale.
Queste indicazioni chiariscono e semplificano le procedure, assicurando che il diritto dei lavoratori donatori sia tutelato, sia in caso di donazione effettiva che di inidoneità accertata.