Il Tar Sicilia, con la sentenza n. 1536/2021, ha stabilito che la violazione dei termini di aggiudicazione, imposti dal Dl 76/2020 come convertito con legge 120/2020, non può comportare l’illegittimità degli atti di gara incidendo unicamente sulla eventuale responsabilità del Rup.
Nella fattispecie, viene precisato che la previsione delle procedure ultra semplificate, come previsto nei recenti provvedimenti emergenziali (legge 120/2020) non ha impedito l’utilizzo delle procedure aperte, né che questa scelta debba avere una adeguata motivazione che, evidentemente, inciderà solo sotto il profilo interno della responsabilità del Rup in caso di ritardata aggiudicazione.
I giudici del Tar riportano le dichiarazioni espresse dall’Anac prima dell’approvazione della legge di conversione evidenziando che, «sebbene l’articolo 1 del Dl non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante applicabilità dei principi previsti dal comma 1 dell’articolo 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno».
Tar Sicilia, sentenza n. 1536/2021