Il Consiglio di Stato ha ribadito i principi consolidati che tutelano la discrezionalità tecnica delle commissioni d’esame nei concorsi pubblici e nelle procedure selettive.
La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale costante, volto a limitare l’ingerenza del giudice amministrativo e a salvaguardare la libertà di giudizio dell’organo esaminatore.
Secondo i giudici amministrativi, la scelta dei criteri di valutazione delle prove rientra pienamente nell’autonomia dell’organo.
Tale discrezionalità può essere sindacata (censurata) dal giudice solo in casi estremamente limitati:
- Se la scelta si rivela palesemente irragionevole;
- Se è viziata da errori manifesti .
La determinazione dei criteri generali di massima non richiede l’ulteriore precisazione di sub-criteri o punteggi analitici, in quanto essa stessa costituisce il quadro di riferimento chiaro entro cui si inseriscono le valutazioni individuali dei candidati.
Il Voto Numerico: Sintesi e Trasparenza del Giudizio Tecnico
Un punto centrale della sentenza riguarda la sufficienza della motivazione. Il Consiglio di Stato ha stabilito che:
Il voto numerico assegnato alle prove o ai titoli costituisce di per sé motivazione sufficiente,
Il voto numerico assolve infatti a una duplice funzione:
- Sintetizza il complesso giudizio tecnico discrezionale espresso dalla commissione.
- Garantisce allo stesso tempo la trasparenza e l’economicità dell’azione amministrativa.
Questo orientamento è cruciale perché tutela la libertà tecnica delle commissioni, confermando che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di merito deve rimanere circoscritto ai soli casi di evidente arbitrarietà o manifesta illogicità del processo valutativo.
Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza 24 ottobre 2025, n. 8248