Il monitoraggio del corretto andamento del recupero delle quote di ripiano del disavanzo va effettuato in una logica annuale, con doverosa osservazione delle relative previsioni normative: difatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, del Dm 2 aprile 2015 “…Se da questo confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell’esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per questo esercizio, in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 118/2011”. In caso di effettivo recupero anticipato del disavanzo accertato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, prima di poter procedere alla mancata iscrizione, in uscita, della quota annuale di recupero, gli enti locali sono tenuti ad adottare apposita delibera – corredata dal parere dell’organo di revisione – da cui emerga tale complessivo recupero, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini del suo azzeramento.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO – DELIBERAZIONE N. 106/2021
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15 Marzo 2025