In conformità con quanto stabilito dagli articoli 22 e 24 della Legge n. 241/1990, si afferma il diritto all’accesso al parere legale a seguito di un’istanza presentata per l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.
Questo diritto viene riconosciuto quando il parere in questione svolge una funzione endoprocedimentale, risultando pertanto collegato a un procedimento amministrativo che culmina in un provvedimento ad esso associato. Tale collegamento può essere di natura sostanziale, anche se non vi è un richiamo formale al parere stesso. D’altra parte, l’accesso deve essere negato nel caso in cui il parere venga fornito al fine di definire una strategia, soprattutto dopo che è emerso un contenzioso specifico o quando si sono avviate situazioni che potrebbero potenzialmente sfociare in un giudizio legale. Questa interpretazione è stata ribadita nella sentenza n. 71 del 4 febbraio 2025 emessa dal Tar Sardegna, Sezione I.
Nel contesto di un caso specifico, un proprietario di un immobile, coinvolto in un processo di vendita del bene, ha avviato le procedure necessarie per ottenere un cambio di destinazione d’uso per la sua proprietà. Tuttavia, tale procedimento è stato sospeso dall’Ufficio comunale competente, creando un ostacolo per l’interessato. Di conseguenza, il proprietario ha presentato un’istanza formale di accesso agli atti, che includeva una richiesta di consultazione di un parere legale redatto da un avvocato esterno all’Ente, il quale era stato menzionato nella pratica urbanistica. Questo parere ha servito come base per la formulazione di un quesito da sottoporre agli Uffici regionali competenti.
In risposta all’istanza di accesso, il Comune ha fornito solo un riscontro parziale, lasciando insoddisfatte alcune delle richieste dell’interessato. Pertanto, quest’ultimo ha deciso di ricorrere al Tar per ottenere un accertamento formale del proprio diritto di accesso, invocando gli articoli 22 e seguenti della Legge sul procedimento amministrativo, che tutelano i diritti dei cittadini in merito alla trasparenza e all’accesso ai documenti amministrativi.
Il Giudice del Tar ha accolto il ricorso presentato dal proprietario, ordinando perciò al Comune di consentire l’accesso a tutti gli atti richiesti. La decisione è stata motivata da diverse considerazioni, tra cui:
- Non vi sono motivi giustificabili che possano ostacolare la mancata ostensione dei documenti in esame, poiché tali atti sono disponibili presso l’Ente e non rientrano nelle categorie di esclusione previste dalla legge.
- Il parere legale oggetto della richiesta riveste una chiara funzione endoprocedimentale e, di conseguenza, non può sottrarsi alle regole relative all’accesso agli atti. Questa situazione è nettamente distinta da quella in cui un parere è espresso per formulare strategie difensive dell’Ente o per situazioni che potrebbero emergere successivamente all’inizio di un contenzioso (si fa riferimento, a tal proposito, alla sentenza n. 1761 del 5 maggio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione V).
Dalla pronuncia analizzata, è possibile inferire che, quando un parere legale di un professionista esterno all’Ente viene utilizzato in relazione a un procedimento amministrativo specifico e viene citato nel provvedimento finale, tale atto è sempre accessibile. Questo è dovuto alla sua oggettiva correlazione con il procedimento amministrativo, anche se il parere ha origine da un rapporto di natura privatistica. In sintesi, la trasparenza e il diritto di accesso ai documenti amministrativi si rivelano fondamentali per garantire la legittimità e la correttezza delle procedure amministrative.
Sentenza n. 71 del 4 febbraio 2025 emessa dal Tar Sardegna, Sezione I.