Analisi dell’art. 36 del CCNL Area Funzioni Locali 16.07.2024 e i vantaggi per gli Enti
Il panorama della gestione del personale direttivo negli Enti Locali ha ricevuto un importante aggiornamento con la firma del CCNL dell’area Funzioni Locali il 16 luglio 2024.
Tra le novità di maggior rilievo spicca l’art. 36, che disciplina l’utilizzo in convenzione di dirigenti presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza.
Una delle domande più frequenti riguarda l’esistenza di eventuali paletti legati alla professionalità del dirigente coinvolto.
Assenza di limitazioni soggettive
In merito alla possibilità di limitare l’applicazione della norma a determinati profili, la risposta è chiara: la disciplina non pone alcuna limitazione soggettiva.
Non esistono vincoli legati a:
- Ruoli ricoperti: (es. amministrativo, tecnico, contabile).
- Funzioni esercitate: (es. gestione del personale, gestione del territorio).
- Specializzazioni professionali: (es. avvocatura, vigilanza).
L’art. 36 si applica in modo trasversale a tutti i dirigenti dell’area Funzioni Locali, a patto che l’assegnazione avvenga per periodi predeterminati e sia regolata da una specifica convenzione tra le amministrazioni coinvolte.
Uno strumento strategico per gli Enti meno strutturati
La scelta di non imporre limiti soggettivi risponde a una precisa esigenza di flessibilità organizzativa.
Questo istituto rappresenta un “soccorso” fondamentale per gli Enti temporaneamente meno strutturati o in carenza di organico, permettendo loro di:
- Condividere competenze elevate tra enti confinanti o appartenenti alla stessa rete territoriale.
- Garantire la continuità amministrativa in settori critici senza dover ricorrere a procedure di reclutamento lunghe e complesse.
- Ottimizzare le risorse finanziarie, ripartendo i costi della dirigenza tra più amministrazioni.
Il trattamento economico e gli incentivi
Oltre al vantaggio gestionale, l’art. 36 introduce una disciplina economica chiara che funge da incentivo per il dirigente utilizzato.
In aggiunta al trattamento economico fondamentale spettante presso l’ente di appartenenza, sono previsti:
- Retribuzione di posizione: un importo aggiuntivo commisurato alla quota di prestazione lavorativa svolta presso l’ente utilizzatore.
- Retribuzione di risultato: un compenso legato al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’amministrazione presso cui il dirigente presta servizio in convenzione.
Riepilogo delle condizioni operative
| Elemento | Disciplina Art. 36 CCNL |
| Soggetti coinvolti | Tutti i dirigenti dell’area FL, senza distinzione di funzione |
| Atto necessario | Convenzione tra le amministrazioni |
| Durata | Deve essere obbligatoriamente predeterminata |
| Beneficio Economico | Posizione e Risultato aggiuntivi pro-quota |
In conclusione, la norma punta a favorire la mobilità e la collaborazione tra enti, abbattendo le barriere specialistiche e valorizzando la dirigenza come risorsa duttile al servizio della collettività.