La Corte dei Conti è tornata a fare chiarezza su uno dei pilastri del rapporto di pubblico impiego: il regime delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali.
La decisione ribadisce un concetto fondamentale: la semplice comunicazione dell’attività svolta da parte del dipendente non sana la mancanza di un provvedimento autorizzativo formale.
Il primato della valutazione amministrativa
Secondo i giudici contabili, la facoltà di decidere se un incarico esterno sia compatibile con i doveri d’ufficio spetta esclusivamente alla Pubblica Amministrazione.
Non è dunque consentito al dipendente procedere a una “auto-valutazione” della legittimità del proprio operato, né è sufficiente una notifica a posteriori.
L’Amministrazione ha il potere-dovere di verificare preventivamente:
- L’assenza di conflitti di interessi (anche potenziali).
- La compatibilità dell’impegno esterno con il pieno e corretto svolgimento dell’attività istituzionale principale.
Il caso specifico dei docenti universitari
L’articolo si sofferma con particolare attenzione sulla figura dei professori universitari, soggetti alla disciplina del d.P.R. 382/1980, oltre che alle norme generali del Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. 165/2001).
Sebbene esistano attività “liberamente espletabili” (come quelle di carattere scientifico o editoriale), la Corte sottolinea che per ogni incarico retribuito vige l’obbligo di autorizzazione preventiva.
Tale obbligo deriva dai principi di correttezza e buona fede che devono informare il rapporto tra datore di lavoro e prestatore, nonché dai doveri di esclusività tipici del pubblico impiego.
Occultamento doloso e termini di prescrizione
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda la responsabilità erariale.
La Corte ha chiarito che l’omessa comunicazione dell’attività extraistituzionale non è una semplice dimenticanza amministrativa, ma può configurare un occultamento doloso del danno.
Le conseguenze giuridiche sono pesanti:
- Prescrizione: Il termine di prescrizione per l’azione di recupero dei compensi non decorre dal momento in cui l’attività è stata svolta, ma viene posticipato al momento in cui l’Amministrazione scopre effettivamente l’infrazione.
- Riversamento dei compensi: I compensi percepiti senza autorizzazione devono essere riversati all’Amministrazione di appartenenza, in quanto percepiti in violazione del vincolo di esclusività.
Conclusioni: un onere di trasparenza totale
In sintesi, la sentenza n. 215/2025 conferma che la trasparenza è un requisito attivo. Il dipendente pubblico non può limitarsi a “informare”, ma deve attendere il via libera esplicito dell’ente.
La decisione finale sulla liceità dell’attività spetta sempre all’Amministrazione, chiamata a tutelare l’integrità della funzione pubblica e il buon andamento degli uffici.