L’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha stabilito un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, fissandolo all’importo determinato per l’anno 2016.
Il calcolo di tale limite deve basarsi sul personale effettivamente in servizio nel 2016 e che ha percepito il trattamento accessorio, e non su eventuali previsioni della pianta organica. Il tetto di spesa include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio, compresi i dirigenti e i segretari comunali e provinciali.
L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto una flessibilità al limite di spesa, sostituendo il criterio dell’invarianza della spesa complessiva con quello dell’invarianza del «valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa». Questo meccanismo consente di adeguare il tetto in caso di variazioni del personale in servizio.
L’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha introdotto restrizioni sul welfare aziendale, stabilendo che dal 2025 le risorse destinate a benefici assistenziali e sociali concorrono al limite di spesa, salvo specifiche disposizioni di legge o norme di contratto collettivo nazionale.
Non sono previste ulteriori ipotesi di “ricalcolo” del tetto di spesa, in particolare basate sulla pianta organica. È fondamentale considerare le recenti modifiche normative, in particolare quelle relative al welfare aziendale, per una corretta gestione delle risorse destinate al trattamento accessorio.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 79/2025