La recente giurisprudenza in materia tributaria locale ha evidenziato una confusione ricorrente e di notevole impatto pratico: l’erronea applicazione dei termini di decadenza e di prescrizione al potere di accertamento.
In particolare, la Tassa sui Rifiuti e i relativi avvisi di accertamento sono spesso al centro di controversie che riguardano il rispetto dei tempi massimi previsti dalla legge.
Il Termine di Decadenza e l’Art. 1, Comma 161, L. 296/2006
Il fondamento del potere accertativo comunale è stabilito dall’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
Questa norma fissa un termine perentorio per l’emissione dell’atto impositivo:
- Gli avvisi di accertamento “devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.”
Questo termine è un termine di decadenza. Esso delimita il tempo massimo entro cui l’Ente impositore (il Comune) può esercitare il suo potere di accertamento e notificare l’atto al contribuente.
Il mancato rispetto di tale scadenza comporta la decadenza dal potere impositivo e la conseguente illegittimità dell’avviso notificato.
La Disciplina Emergenziale Covid-19: Proroga della Decadenza
La normativa emergenziale legata alla pandemia ha introdotto una specifica deroga ai termini di decadenza in scadenza.
L’art. 67 del D.L. n. 18/2020 (convertito in Legge n. 27/2020) ha differito la scadenza originaria, stabilendo che gli atti la cui notifica era prevista entro il 31 dicembre 2021 (relativi agli accertamenti degli anni precedenti) potessero essere notificati entro il 26 marzo 2022.
Nel caso in esame, l’accertamento è stato spedito il 25 marzo 2022 ma è pervenuto al destinatario (un Fallimento) solo il 30 marzo 2022.
L’Errore della Sentenza: Confusione tra Decadenza e Prescrizione
Il punto critico sollevato nell’analisi riguarda l’errore di qualificazione giuridica commesso dalla sentenza di primo grado.
La decisione, nel ritenere violato il termine di notifica, ha impropriamente fatto riferimento al termine di “prescrizione“.
- Decadenza (Art. 1, c. 161, L. 296/2006): Riguarda l’esercizio del potere accertativo da parte dell’Amministrazione. Il termine è rispettato se l’atto viene notificato entro la scadenza (prorogata al 26 marzo 2022).
- Ai fini della decadenza, per l’Amministrazione vale il momento della spedizione dell’atto (principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica).
- Prescrizione (Art. 2948 c.c.): Riguarda l’estinzione del diritto di credito dell’Ente a ottenere il pagamento.
Il credito TARI, come ogni credito periodico dell’Ente locale, è sottoposto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del Codice Civile.
Questo termine opera sul diritto di credito vero e proprio, una volta che esso è stato validamente accertato e richiesto.
La norma del 2006 (art. 1, c. 161) non pone affatto un termine di prescrizione al credito, ma solo un termine di decadenza al potere di accertare.
La sentenza, confondendo gli istituti, applica erroneamente il regime giuridico.
Se si fosse trattato di decadenza, l’analisi avrebbe dovuto considerare il principio di scissione della notifica (data di spedizione) a favore dell’Ente impositore per valutare il rispetto della scadenza del 26 marzo 2022.
Conclusione
La corretta distinzione tra decadenza (riferita al potere accertativo e disciplinata dalla L. 296/2006) e prescrizione (riferita al credito e disciplinata dall’art. 2948 c.c.) è essenziale per la legittimità dell’azione amministrativa e per la corretta tutela del contribuente.
L’equivoco di fondo nell’applicazione dei due istituti può portare all’annullamento di atti impositivi validamente emessi entro i termini di legge.