L’utilizzo di dati biometrici per il controllo dei dipendenti sul posto di lavoro è un tema delicato, e il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito ancora una volta la sua posizione ferma: è consentito solo in presenza di una norma specifica che ne preveda l’uso e che tuteli adeguatamente i diritti dei lavoratori.
Non basta, insomma, una generica intenzione di migliorare la sicurezza o la rilevazione delle presenze.
Il Caso dell’Istituto di Tropea: Sanzione per Impronte Digitali
La conferma di questo principio è arrivata con una sanzione di 4.000 euro comminata dal Garante a un Istituto di istruzione superiore di Tropea. L’istituto aveva implementato un sistema di riconoscimento biometrico basato sulle impronte digitali per il personale amministrativo, con l’obiettivo di rilevare la presenza e prevenire atti vandalici.
Nonostante l’adesione fosse avvenuta su base volontaria, con il consenso dei lavoratori che non volevano ricorrere ai metodi tradizionali di attestazione della presenza, il Garante ha rilevato una violazione della normativa privacy, sia italiana che europea.
Perché il Consenso del Lavoratore Non Basta
Il Garante ha richiamato un suo precedente parere del 2019, sottolineando che l’uso sistematico, generalizzato e indifferenziato di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze nelle pubbliche amministrazioni non può essere considerato proporzionato. La motivazione è chiara: tali forme di verifica sono eccessivamente invasive e comportano implicazioni significative data la natura particolare del dato biometrico.
Crucialmente, la mancanza di una base giuridica idonea per il trattamento dei dati biometrici non può essere sanata dal semplice consenso dei dipendenti. Nel contesto lavorativo, sia pubblico che privato, il consenso non è di norma considerato un valido presupposto per il trattamento dei dati personali. Questo a causa della disparità di potere tra datore di lavoro e dipendente, che rende il consenso difficilmente libero e informato.
La Sanzione e i Fattori Attenuanti
Nel determinare l’ammontare della sanzione, il Garante ha tenuto conto della buona collaborazione offerta dall’Istituto di Tropea durante l’istruttoria e dell’assenza di precedenti violazioni analoghe. Questi fattori, pur non annullando la violazione, hanno contribuito a mitigare la penalità economica.