Danno erariale – La Corte dei Conti della Basilicata stabilisce la responsabilità degli Amministratori che hanno deciso di resistere in un giudizio civile con esito negativo prevedibile, violando i principi di economicità e ragionevolezza.
La Sezione Giurisdizionale per la Basilicata della Corte dei Conti ha stabilito la sussistenza della responsabilità per danno erariale, ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 20/1994, a carico del Sindaco, degli Assessori e del Segretario di un Comune.
Gli Amministratori erano stati citati in giudizio dalla Procura regionale per aver concorso nella decisione di resistere in un contenzioso civile promosso da un’impresa appaltatrice (che aveva realizzato un metanodotto) nonostante la pretesa di quest’ultima fosse supportata da elementi probatori inequivoci e da orientamenti giurisprudenziali già sfavorevoli al Comune in casi analoghi in Basilicata.
La soccombenza era considerata altamente probabile ed è poi effettivamente intervenuta con la condanna dell’Ente da parte del Tribunale civile di Potenza (sentenza n. 272/2017), condanna che ha costretto il Comune a contrarre un mutuo per eseguire il pagamento dovuto, causando un evidente danno alle casse pubbliche.
Le Difese e il Principio di Colpa Grave
I convenuti hanno respinto gli addebiti, sostenendo di non aver agito con colpa grave, in quanto la complessità e l’anzianità della vicenda (risalente nel tempo e con atti discordanti) rendevano impossibile prefigurare ex ante l’esito negativo del giudizio.
Hanno inoltre eccepito la scarsa chiarezza dei riferimenti normativi applicabili.
La Sentenza della Corte dei Conti: Il Dovere di Soppesare i Rischi
Il Giudice contabile ha respinto le difese e condannato gli Amministratori, chiarendo la netta autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile. Il fatto che il Giudice civile non abbia applicato l’articolo 96 c.p.c. per lite temeraria è irrilevante in sede di responsabilità amministrativa.
Il punto centrale del giudizio non è il diritto a difendersi, ma il dovere dell’agente pubblico di:
“soppesare in concreto ed ex ante costi e benefici dell’azione che si va ad intraprendere, per non sovraesporre il bilancio dell’ente interessato… a rischi anormali ed eccedenti la normale aleatorietà sottesa ad ogni giudizio”.
La Corte ha ribadito che l’Amministratore, pur esercitando discrezionalità, deve agire in modo consapevole e avveduto, tenendo conto di elementi noti o di agevole reperibilità che indichino la verosimile fondatezza della pretesa avversaria.
Nel caso specifico, gli Amministratori non hanno tenuto conto dei “plurimi e macroscopici elementi” che rendevano la sconfitta giudiziaria fortemente probabile, caratterizzando la loro scelta di resistere come irragionevole e gravemente colposa.
Violati Economicità e Ragionevolezza
La sentenza conclude affermando che la decisione di resistere nel giudizio civile, in presenza degli elementi sfavorevoli noti, è stata:
- Irragionevole e scriteriata.
- Dannosa per le finanze del Comune.
- Illegittima per violazione dei principi di economicità (ex articolo 1, Legge n. 241/1990) e di ragionevolezza in funzione dell’eccesso di potere.
I convenuti sono stati quindi ritenuti responsabili per il danno erariale procurato all’Ente a causa della loro condotta caratterizzata da colpa grave nella gestione del contenzioso.