Una recente pronuncia della Corte dei Conti ha stabilito un importante principio in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale.
Il Giudice ha rigettato la richiesta di condanna nei confronti di un Sindaco che aveva ripetutamente conferito e rinnovato una Posizione Organizzativa (PO) a un dipendente di categoria C, nonostante la presenza, nello stesso Ufficio e in servizio, di personale inquadrato nella categoria D.
La violazione della normativa contrattuale di settore è stata accertata, ma è stata esclusa la responsabilità per danno erariale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge n. 20/1994, per l’assenza del dolo.
Il Caso al Vagli del Giudice
Il caso ha avuto origine da una denuncia che segnalava l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici a un istruttore tecnico (cat. C) per tutta la durata del mandato del Sindaco, attraverso decreti di rinnovo.
La contestazione della Procura Contabile si basava sul fatto che il Comune aveva in organico, presso l’Ufficio Tecnico, un altro dipendente inquadrato in categoria D, già Responsabile di altro Settore.
La Procura aveva chiesto la condanna del Sindaco al pagamento della somma corrispondente all’indennità di posizione erogata al dipendente di categoria C, sostenendo la piena consapevolezza del Sindaco riguardo alla normativa contrattuale (che limita tali attribuzioni in presenza di categorie superiori).
La Difesa e la Carenza di Dolo
Il Sindaco convenuto ha respinto le accuse, affermando di aver agito per:
- Confermare un assetto preesistente, evitando di fatto nuovi affidamenti esterni.
- Garantire l’efficienza dell’ufficio e prevenire maggiori spese per il bilancio comunale (come quelle legate all’esternalizzazione del servizio, avvenuta in passato).
- Non aver voluto l’evento dannoso contestato, respingendo ogni accusa di negligenza o disinteresse.
La Sentenza: Prevale il Dolo in Senso Penalistico
La Corte dei Conti ha rigettato la domanda della Procura, nonostante abbia confermato l’esistenza dell’elemento materiale del danno, ossia la ripetuta violazione delle norme del CCNL Enti Locali sull’attribuzione delle Posizioni Organizzative.
Il punto cruciale della decisione risiede nell’analisi dell’elemento soggettivo:
- Superata la Nozione Civilistica: Il Giudice ribadisce che, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 20/1994 (come modificata dal D.L. n. 76/2020), la nozione di dolo richiesta per il danno erariale non è più quella civilistica (coscienza dell’inadempimento), ma quella penalistica prevista dall’articolo 43 del Codice Penale.
- Necessità della Volontà dell’Evento Dannoso: Il dolo erariale è definito come lo stato soggettivo caratterizzato dalla “consapevolezza e volontà dell’azione od omissione contra legem, con specifico riferimento alla violazione delle norme giuridiche… e alle sue dannose conseguenze per le pubbliche finanze“.
Conclusioni: Assenza di Finalità Dannosa
La sentenza conclude che la nomina, sebbene illegittima sotto il profilo contrattuale, non è risultata dettata dal fine di cagionare un danno al Comune.
Al contrario, l’azione del Sindaco era “unicamente finalizzata ad evitare all’Ente una spesa ulteriore” e a garantire una migliore erogazione del servizio.
In assenza di una prova fornita dalla Procura Contabile che dimostrasse la rappresentazione e la volontà delle conseguenze dannose per l’erario, il Giudice ha ritenuto che la mera violazione della normativa di settore non potesse equivalere alla prova del dolo, escludendo la responsabilità per danno erariale.