DANNO ERARIALE NELLE PROCEDURE DI SOMMA URGENZA

DANNO ERARIALE – È FORIERO L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE A SOGGETTO IN QUIESCENZA

Nel merito, il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza di danni erariali subiti dalla Regione Basilicata in conseguenza dell’indebita percezione degli emolumenti retributivi da parte del Direttore Generale dell’ASP per il periodo successivo al suo pensionamento, in violazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 (conv. con L. n. 135/2021).

Nella fattispecie all’esame la questione attiene alla legittimità, non del conferimento dell’incarico dirigenziale in questione, essendo il convenuto all’epoca regolarmente in servizio, ma della continuazione del rapporto a titolo oneroso in seguito all’intervenuto effettivo pensionamento dello stesso (risultando, all’evidenza, irrilevante il sopraggiungere del limite di età per il collocamento a riposo, se successivo), visto che la continuazione a titolo gratuito è pacificamente consentita per il periodo previsto dalla predetta disposizione.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, sentenza n. 40 del 23 maggio 2024

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