La Corte dei Conti ha risposto alla richiesta di parere del Comune di Arzachena riguardante l’adesione del Comune come socio fondatore alla Fondazione di Partecipazione “Arzachena Turismo” e l’approvazione dei relativi atti costitutivi.
La pronuncia è di particolare interesse in quanto chiarisce i limiti applicativi dell’obbligo di parere preventivo della Corte in materia di enti partecipati.
Il Diritto di Parere: Applicabile Solo alle Società
Il Comune di Arzachena aveva richiesto il parere obbligatorio ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – TUSP).
La Corte, tuttavia, ha stabilito che tale obbligo non si applica alla costituzione di una fondazione di partecipazione, in quanto l’art. 5 del TUSP è circoscritto alla costituzione o acquisizione di partecipazioni in società di capitali (S.p.A., S.r.l. o cooperative).
La Distinzione Giuridica
La Corte ha ribadito la fondamentale distinzione giuridica:
- TUSP: Regola esclusivamente la costituzione e gestione di società di capitali a partecipazione pubblica.
- Fondazioni di Partecipazione: Non rientrano nella definizione di “società” secondo il Codice Civile e la giurisprudenza. Pertanto, non sono soggette al meccanismo di parere preventivo della Corte dei Conti previsto dall’art. 5 TUSP.
La Disciplina Applicabile alle Fondazioni Pubbliche
Nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione del TUSP, la Corte ha sottolineato che la costituzione di fondazioni da parte di enti pubblici è pienamente legittima, ma è disciplinata dalle norme del Codice Civile (artt. 14 e seguenti) e da meccanismi di controllo pubblico differenti (come ad esempio l’art. 25 C.C. e altre normative speciali sui soggetti non profit).
Le fondazioni di partecipazione sono riconosciute come uno strumento utile agli enti locali per il perseguimento di finalità di interesse collettivo, quali attività culturali, sociali, educative o lo sviluppo locale.
La Corte ha comunque rilevato l’attuale carenza di una disciplina normativa organica e specifica sulle fondazioni pubbliche, il che impedisce l’applicazione per analogia delle stringenti norme previste dal TUSP per le società a partecipazione pubblica. In conclusione, pur non esprimendo il parere richiesto ai sensi del TUSP, la Corte ha fornito un importante chiarimento sui limiti di competenza.