COSTITUISCE DANNO ERARIALE L'ILLEGITTIMA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

COSTITUISCE DANNO ERARIALE L’ILLEGITTIMA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Abruzzo ha stabilito che il pubblico dipendente risponde del danno erariale derivante dalla liquidazione dell’incentivo tecnico previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, qualora tale liquidazione avvenga in violazione delle condizioni di legge o con irregolarità nella quantificazione delle somme.

Principali punti evidenziati dalla sentenza:

Danno erariale indipendente dal destinatario delle somme

  • La responsabilità del pubblico dipendente si configura esclusivamente in relazione al danno subito dall’Amministrazione, senza rilevanza sul fatto che le somme siano state percepite dallo stesso convenuto o da altri soggetti.
  • Non si tratta di una restituzione delle somme indebitamente ricevute, ma del risarcimento del danno causato all’ente pubblico.

Determinazione del danno

  • Il danno è commisurato alla spesa complessiva sostenuta dall’Amministrazione in modo indebito, inclusi gli importi dovuti per obblighi tributari e contributivi, che gravano sul bilancio pubblico.
  • Si richiama in tal senso la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sent. n. 24/2020/QM), che evidenzia come il danno sia determinato dall’intera somma sborsata, comprensiva di ogni componente negativa per il bilancio.

Responsabilità limitata al soggetto che ha disposto la liquidazione

  • Non è configurabile una responsabilità verso i soggetti che hanno adottato gli atti esecutivi successivi, in quanto tali atti non comportano un nuovo accertamento della sussistenza dei presupposti per l’erogazione degli incentivi.

In sintesi, il pubblico dipendente è chiamato a rispondere per il pregiudizio economico complessivo arrecato all’amministrazione a causa di irregolarità nella liquidazione di incentivi tecnici, senza possibilità di estendere la responsabilità a chi ha eseguito i pagamenti successiva.

ACCEDI ALLA SENTENZA

Dicembre 2024

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
25 Novembre 2024
26 Novembre 2024
27 Novembre 2024
28 Novembre 2024
29 Novembre 2024
30 Novembre 2024
1 Dicembre 2024
2 Dicembre 2024
3 Dicembre 2024
4 Dicembre 2024
5 Dicembre 2024
6 Dicembre 2024
7 Dicembre 2024
8 Dicembre 2024
9 Dicembre 2024
10 Dicembre 2024
11 Dicembre 2024
12 Dicembre 2024
13 Dicembre 2024
14 Dicembre 2024
15 Dicembre 2024
16 Dicembre 2024
17 Dicembre 2024
18 Dicembre 2024
19 Dicembre 2024
20 Dicembre 2024
21 Dicembre 2024
22 Dicembre 2024
23 Dicembre 2024
24 Dicembre 2024
25 Dicembre 2024
26 Dicembre 2024
27 Dicembre 2024
28 Dicembre 2024
29 Dicembre 2024
30 Dicembre 2024
31 Dicembre 2024
1 Gennaio 2025
2 Gennaio 2025
3 Gennaio 2025
4 Gennaio 2025
5 Gennaio 2025