La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Abruzzo ha stabilito che il pubblico dipendente risponde del danno erariale derivante dalla liquidazione dell’incentivo tecnico previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, qualora tale liquidazione avvenga in violazione delle condizioni di legge o con irregolarità nella quantificazione delle somme.
Principali punti evidenziati dalla sentenza:
Danno erariale indipendente dal destinatario delle somme
- La responsabilità del pubblico dipendente si configura esclusivamente in relazione al danno subito dall’Amministrazione, senza rilevanza sul fatto che le somme siano state percepite dallo stesso convenuto o da altri soggetti.
- Non si tratta di una restituzione delle somme indebitamente ricevute, ma del risarcimento del danno causato all’ente pubblico.
Determinazione del danno
- Il danno è commisurato alla spesa complessiva sostenuta dall’Amministrazione in modo indebito, inclusi gli importi dovuti per obblighi tributari e contributivi, che gravano sul bilancio pubblico.
- Si richiama in tal senso la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sent. n. 24/2020/QM), che evidenzia come il danno sia determinato dall’intera somma sborsata, comprensiva di ogni componente negativa per il bilancio.
Responsabilità limitata al soggetto che ha disposto la liquidazione
- Non è configurabile una responsabilità verso i soggetti che hanno adottato gli atti esecutivi successivi, in quanto tali atti non comportano un nuovo accertamento della sussistenza dei presupposti per l’erogazione degli incentivi.
In sintesi, il pubblico dipendente è chiamato a rispondere per il pregiudizio economico complessivo arrecato all’amministrazione a causa di irregolarità nella liquidazione di incentivi tecnici, senza possibilità di estendere la responsabilità a chi ha eseguito i pagamenti successiva.