Pronunciandosi sulla richiesta di parere posta dall’ANCI, con la deliberazione n. 8 depositata l’8 luglio scorso la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto».
A detta conclusione, la Sezione delle Autonomie perviene rilevando che l’eccezione contenuta nell’art. 255, comma 10 del TUEL non trovi applicazione per le anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, in quanto con riferimento alla fattispecie de qua si ritengono difettare i due elementi tipici rilevabili dalla disposizione, e cioè la natura di debito e l’elemento di specificazione della particolare garanzia della delegazione di pagamento pubblicistico.
La Sezione regionale di controllo per la Calabria aveva invero ritenuto ascrivibile alle fattispecie derogatorie di cui all’art. 255, comma 10, TUEL la competenza al rimborso dell’anticipazione di liquidità con la CDP contratta prima della dichiarazione di dissesto, considerato che l’ultimo inciso dell’art. 255 del TUEL stabilisce che «non compete all’OSL l’amministrazione delle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 222 del TUEL[1],”nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’art. 206».
La Sezione delle Autonomie si premura dunque di verificare se nella figura delle anticipazioni di liquidità ricorrano o meno i due elementi qualificanti per l’applicazione della deroga alla regola della competenza di cui all’art. 254 TUEL (l’esistenza di un debito e che tale debito sia garantito da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL), giungendo a confutare le suaccennate conclusioni della Sezione regionale di controllo per la Calabria.