La questione in esame riguarda la legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.
Oggetto della Controversia
La controversia principale ruota attorno a un immobile di proprietà del Seminario vescovile di Novara. Questo stabile è utilizzato prevalentemente per attività religiose, ma è stato anche in parte adibito a liceo classico parificato e locato a due società, generando quindi un conflitto riguardo all’imposizione fiscale.
Il Comune di Novara ha emesso avvisi di accertamento per l’imposta comunale sugli immobili (ICI), tassando l’intero immobile, compresa la porzione destinata alle attività religiose, il che ha dato origine a una serie di ricorsi giuridici per contestare tale imposizione.
Il giudice a quo ha sostenuto che la norma contestata violerebbe l’articolo 117 della Costituzione italiana, in relazione all’articolo 7, terzo comma, dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, che stabilisce che non dovrebbe esserci alcuna imposizione tributaria per le attività religiose condotte dagli enti ecclesiastici.
Interpretazione della Norma
Secondo il rimettente, la disposizione normativa in questione stabilisce requisiti restrittivi che non erano previsti dalla fonte normativa internazionale, creando così una situazione di discriminazione tra gli enti ecclesiastici e quelli di beneficenza o istruzione.
L’intervento del Presidente del Consiglio, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, ha difeso la norma, affermando che essa non introduce alcuna forma di discriminazione, ma piuttosto equipara il trattamento fiscale degli enti ecclesiastici a quello degli enti di beneficenza e istruzione, in conformità con l’articolo 7, terzo comma, dell’Accordo di Villa Madama.
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, evidenziando che il quadro normativo attuale è già superato, poiché l’ICI è stata sostituita dall’IMU a partire dal 2012, rendendo obsoleta la normativa che si intendeva contestare.
La transizione dall’ICI all’IMU ha comportato un cambiamento significativo nelle condizioni che regolano l’esenzione fiscale per gli immobili, stabilendo che solo le frazioni di immobili adibiti a attività non commerciali possono beneficiare dell’esenzione.
La Corte ha rimarcato l’importanza di garantire che la normativa interna sia conforme al diritto dell’Unione europea. Quest’ultimo ha già dichiarato incompatibile l’attuale regime di esenzione dall’ICI per situazioni ibride, in cui gli immobili degli enti non commerciali potrebbero accedere al beneficio tributario pur ospitando attività promiscue.
Conclusione della Corte
Pertanto, la Corte costituzionale ha ritenuto di dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale, non riconoscendo alcuna violazione dei diritti previsti dalla normativa internazionale pattizia, considerando l’interpretazione e l’applicazione della norma in questione nel contesto giuridico attuale.
Corte costituzionale del 20 febbraio 2025, n. 20