L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento significativo in materia di IVA, stabilendo che un contributo erogato da un ente pubblico a una fondazione, finalizzato esclusivamente al funzionamento dell’attività istituzionale di quest’ultima, non rileva ai fini dell’IVA.
Questa precisazione offre una guida importante per enti e fondazioni che operano in partenariato.
Il quesito dell’Ente Pubblico
L’istanza di interpello è stata presentata da un ente pubblico non economico che gestisce centri visitatori e attività di promozione turistica in collaborazione con una fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro e dotata di un proprio statuto. Il rapporto tra i due soggetti non è regolato da affidamento tramite gara e, quindi, non rientra nelle casistiche dei codici dei contratti pubblici.
L’ente pubblico ha evidenziato di contribuire alle spese di funzionamento della fondazione tramite una quota associativa annuale. Inoltre, per la gestione delle attività turistiche e dei centri visitatori, ha sempre approvato specifiche convenzioni con la fondazione, prevedendo finanziamenti erogati con modalità di rendicontazione delle attività indicate nelle convenzioni stesse.
Il dubbio dell’ente pubblico, in vista di una nuova gestione triennale con la fondazione, riguardava la correttezza di stipulare accordi analoghi a quelli precedenti, in base ai quali le attività di gestione dei centri visitatori e le attività congiunte di promozione turistica non erano assoggettate ad IVA, e di conseguenza, non era prevista fatturazione da parte della fondazione a fronte dei contributi ricevuti.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate: assenza di controprestazione, assenza di IVA
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato i principi fondamentali sull’applicazione dell’IVA, ricordando che il presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta è escluso quando non si ravvisa alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro.
In linea generale, un contributo è rilevante ai fini IVA solo se erogato a fronte di un obbligo di “dare, fare, non fare o permettere”, ossia quando esiste un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altre parole, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante per l’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto.
Al contrario, il contributo è escluso dal campo di applicazione dell’IVA quando il soggetto che lo riceve non è obbligato a fornire una controprestazione. Un altro aspetto cruciale per determinare la rilevanza IVA è se il contributo possa considerarsi a fondo perduto o una liberalità, ovvero se il soggetto erogatore non si attende dal beneficiario alcun vantaggio economico o alcuna specifica controprestazione.
Concludendo, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno affermato che, dall’analisi dell’istanza e della documentazione prodotta, i contributi in questione non sono versati dall’ente pubblico a fronte di una specifica controprestazione. Il loro unico scopo è garantire il funzionamento della fondazione e sostenere le sue attività istituzionali, che sono comuni a quelle dell’ente pubblico. Pertanto, tali contributi non assumono la natura di corrispettivi e non sono rilevanti ai fini IVA.