Tutto nasce da un quesito posto da un Consiglio Regionale del Nord Italia in merito a una procedura avviata su MePa. L’oggetto? L’installazione e la gestione di distributori di snack e bevande (concessione) unite alla gestione di erogatori d’acqua con fornitura di bombole CO2 (appalto).
L’Amministrazione aveva qualificato l’intero pacchetto come appalto, procedendo con una trattativa diretta per un importo stimato inferiore ai 140.000 euro.
Tuttavia, la distinzione non è solo una questione di etichette: da essa dipende la procedura di scelta del contraente e la trasparenza verso il mercato.
Il conflitto: affidamento diretto o procedura negoziata?
Mentre la stazione appaltante spingeva per la tesi dell’appalto, un operatore economico ha sollevato un’eccezione formale.
Secondo la contestazione, l’oggetto prevalente del contratto sarebbe dovuto rientrare nello schema della concessione.
La differenza pratica è sostanziale:
- Se appalto sotto soglia: è percorribile l’affidamento diretto.
- Se concessione (anche sotto soglia): scatta l’obbligo della procedura negoziata prevista dall’art. 187 del Codice dei Contratti.
La decisione dell’ANAC: prevale la soglia dell’appalto
Con il Parere n. 56 del 21 gennaio 2026, l’ANAC ha fatto ordine. Il principio cardine espresso dall’Autorità è che, in un contratto misto di concessione e appalto, la disciplina degli appalti nei settori ordinari si applica solo se la parte relativa all’appalto pubblico ha un valore pari o superiore alle soglie comunitarie (art. 14 del Codice).
Se, come nel caso in esame, la componente “appalto” è inferiore alle soglie, l’intero contratto resta disciplinato dalle norme sulla concessione (Libro IV, Parte II del D.Lgs. 36/2023).
In sintesi: Se l’appalto “pesa” meno della soglia critica, le regole del gioco sono quelle della concessione.
Le conseguenze per le Stazioni Appaltanti
L’Autorità ha ribadito che l’oggetto principale si determina in base al valore stimato più elevato tra i servizi o le forniture in gioco.
Nel caso specifico, essendo la parte appalto sotto soglia, l’amministrazione non avrebbe dovuto procedere con l’affidamento diretto “semplificato” tipico degli appalti, ma avrebbe dovuto applicare l’articolo 187, che garantisce un confronto competitivo più ampio anche per le concessioni di valore inferiore alle soglie UE.