La gestione contabile del contenzioso negli enti territoriali è da tempo un punto critico, caratterizzata da una notevole nebulosità dovuta alla mancanza di una normativa puntuale sul procedimento di calcolo.
Per ovviare a questa lacuna, gli enti hanno dovuto fare riferimento a principi contabili come l’OIC n. 31 e lo IAS n. 37, che però sono pensati per realtà aziendali con un numero limitato di cause. Anche l’ITAS 13 (sui fondi rischi nell’Accrual) ricalca questi contenuti, sollevando la domanda sul perché agli enti locali sia stato richiesto un comportamento differente da quanto enucleato nei principi stessi.
La questione è stata spesso esaminata dalla magistratura contabile, che ha elaborato principi condivisibili, come l’istituzione del Registro contenzioso, ma anche regole non sempre facilmente attuabili.
Il Quadro Normativo Attuale e le Difficoltà Applicative
Secondo i principi contabili, gli enti devono classificare le cause in base al rischio: certo, probabile, possibile o remoto. Il Dlgs 118/2011 (paragrafo 5.2, lettera h), allegato 4/2) specifica che le somme devono essere accantonate a fondo rischi qualora l’ente sia coinvolto in un contenzioso con significative probabilità di soccombenza o sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva.
La problematica principale risiede nell’applicazione pratica di queste indicazioni, che spesso generano incertezza e disomogeneità nei comportamenti degli enti.
La Proposta ARDEL per un Approccio Organico
Per uniformare i comportamenti e garantire una gestione contabile più coerente e trasparente, l’ARDEL (Associazione dei Ragionieri degli Enti Locali) ha elaborato una proposta organica che rispetta i principi contabili e gli equilibri finanziari. La proposta si basa sui seguenti punti:
- Conferma del Registro Contenzioso: Viene ribadita l’importanza di istituire e mantenere un registro dettagliato di tutte le cause.
- Passività Probabili: In caso di passività probabili, l’importo da accantonare può essere determinato utilizzando coefficienti correlati a una scala di probabilità. Si esclude l’accantonamento del 100%, ritenuto contrario alla logica del rischio.
- Passività Possibili: Per le passività classificate come possibili, resta l’obbligo di menzionarle nella relazione al rendiconto, richiamando il registro contenzioso. Si propone inoltre un accantonamento facoltativo sul fondo rischi passività potenziali, ai sensi dell’articolo 167, comma 3 del TUEL. Questo garantirebbe un fondo generico per eventuali sentenze sfavorevoli all’ente.
- Passività Remote: Il principio di congruità suggerisce di non effettuare accantonamenti per le passività remote.
- Contenzioso Rilevante: In presenza di contenziosi con importi molto significativi, l’accantonamento annuale per nuove cause con probabilità di soccombenza potrebbe essere ripartito in quote uguali tra gli esercizi considerati nel bilancio preventivo o secondo una prudente valutazione dell’ente.
- Esclusione per Importi Minimi: Si potrebbe omettere l’accantonamento per le cause di valore inferiore a un determinato importo. Questo perché un’eventuale condanna non avrebbe effetti rilevanti sul bilancio e potrebbe essere agevolmente gestita tramite un fondo specifico nel bilancio di previsione.
Il Ruolo dei Revisori e l’Urgenza di un Intervento Normativo
Questo sistema proposto dall’ARDEL richiederà un attento esame da parte dei revisori, sia attraverso tecniche di campionamento che con un’analisi specifica dell’intera situazione del contenzioso. La norma attuale (paragrafo 5.2, lettera h) Pc 4/2 allegato al Dlgs 118/2011) già chiede ai revisori di esprimersi in modo funzionale a una “certezza giuridicamente rilevante”, che può essere prodotta solo con un controllo analitico, richiesto dal legislatore per valutare la congruità del fondo contenzioso.
Il principio generale impone un obbligo di accantonamento al fondo rischi solo se l’evento rischioso è valutato significativamente probabile. Questo per evitare di sottrarre risorse ai servizi (prelevate dai cittadini tramite la leva fiscale) a fronte di obbligazioni incerte e non significativamente probabili.
In attesa dell’attuazione dell’Accrual, che richiederà una revisione completa di tutti i fondi rischi, sarebbe auspicabile un immediato intervento normativo. È fondamentale, inoltre, tutelare gli enti in disavanzo o in crisi di liquidità, che potrebbero incontrare difficoltà nell’utilizzare gli accantonamenti del fondo rischi contenzioso.