Parere sull’interpretazione dell’art. 15 TUEL, dove si afferma che il Comune ha intenzione di percorrere l’iter relativo alla fusione, exart. 15 del D.Lgs. 267/2000, con comuni contigui uno dei quali versa in stato di dissesto e un altro con piano di riequilibrio pluriennale approvato ed in corso.
Visto che tale situazione inciderebbe sul bilancio del nuovo Ente sorto a seguito di fusione, la predetta fusione è ammissibile attesa la situazione finanziaria originaria dei Comuni in questione, tenuto conto che comunque le obbligazioni originarie da piani di riequilibrio e dissesto in corso sarebbero comunque rispettate e incamerate dal nuovo Ente previsto?
La risposta: “l’ art. 15 d e l d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e la correlata normativa regionale (in particolare, l’ art. 6 della legge della Regione Puglia 1° agosto 2014, n. 34 recante “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali”) non ostano né alla fusione tra due (o più) comuni, di cui uno sia soggetto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in itinere né alla fusione tra due (o più) comuni, di cui uno si trovi in stato di dissesto finanziario, purché – ai sensi della normativa regionale di riferimento – vi sia la preventiva valutazione dei vantaggi derivanti dall’operazione e (anche) della sostenibilità economico-finanziaria, patrimoniale e gestionale della fusione dei comuni”.
Corte dei conti-Puglia, delibera 18 novembre 2024, n. 140