La sentenza n. 14725/2025 del TAR Lazio, I Sezione, mette in luce un aspetto cruciale del rapporto tra gli operatori economici e le stazioni appaltanti: il diritto di accesso agli atti per chi ha partecipato alle consultazioni preliminari di mercato.
Sebbene la vicenda giudiziaria si riferisca al vecchio Codice degli Appalti, le sue conclusioni sono pienamente valide e rilevanti anche nell’attuale ordinamento, in cui la consultazione preliminare trova disciplina nell’articolo 77.
La Vicenda e la Richiesta di Accesso agli Atti
Il caso ha visto una stazione appaltante avviare una consultazione preliminare per l’acquisizione di due aeromobili antincendio.
L’obiettivo era calibrare il fabbisogno e preparare gli atti di gara. Successivamente, la stazione appaltante ha proceduto con una procedura negoziata che ha portato all’individuazione di un aggiudicatario.
Un operatore economico, che aveva partecipato alla consultazione preliminare, ha quindi chiesto l’accesso agli atti amministrativi e alla documentazione tecnica dell’acquisizione.
La motivazione a sostegno della richiesta era l’esigenza di tutela delle proprie “esigenze difensive”, nate dalla denuncia di una situazione di “lock-in” nel settore, che rendeva difficile il cambio di fornitori a causa di costi di transizione elevati.
L’operatore sosteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto rendere accessibili l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara e tutti gli atti e le informazioni pertinenti.
La Decisione del Giudice
Il TAR Lazio ha accolto la richiesta dell’operatore, riconoscendo la sua legittimazione all’accesso.
Il giudice ha chiarito che il fatto di aver partecipato a una fase propedeutica alla procedura di gara conferisce all’operatore un interesse diretto e rilevante a verificare che gli atti successivi, inclusa la scelta della procedura di affidamento, siano conformi ai principi di evidenza pubblica e concorrenza.
La partecipazione a questa fase, quindi, radica un preciso interesse a controllare che gli atti successivi, come l’eventuale affidamento diretto, rispettino i principi di legalità e correttezza.
Questo diritto è stato rafforzato dal fatto che l’operatore era un soggetto radicato nel mercato specifico interessato dall’appalto.
Tuttavia, il giudice ha posto dei limiti precisi all’accesso: la documentazione da rendere pubblica non deve contenere segreti commerciali o industriali dell’aggiudicatario.
La sentenza ha quindi specificato che gli atti dovevano essere omissati dalle parti che riportavano progetti o soluzioni tecniche proprietarie.
Implicazioni Pratiche e Analogia con le Indagini di Mercato
La sentenza del TAR Lazio stabilisce un principio operativo di grande importanza: la partecipazione a una consultazione preliminare (o a un’indagine di mercato formalizzata, anche nel sottosoglia) radica la legittimazione all’accesso agli atti di un’eventuale successiva procedura di affidamento, anche se quest’ultima si conclude con un affidamento diretto.
L’operatore che ha partecipato a un’indagine di mercato avviata in modo non informale ha la possibilità di chiedere l’ostensione degli atti e di agire per il rispetto delle norme del Codice dei Contratti.
Questa decisione rafforza la trasparenza e la tutela degli operatori economici, garantendo che le fasi di consultazione del mercato non siano un semplice pro forma, ma un momento effettivo di interazione che genera diritti e obblighi anche per la stazione appaltante.