Sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana accerta le “colpose omissioni” nella gestione comunale.
La Corte dei conti, con la sentenza n. 90/2025, ha respinto l’opposizione di un gruppo di ex amministratori comunali, confermando la loro condanna pecuniaria e l’accertamento dei presupposti per sanzioni interdittive.
La magistratura contabile ha giudicato la loro responsabilità per aver contribuito al dissesto economico-finanziario del Comune, dichiarato dalla nuova amministrazione nel 2019.
L’opposizione degli ex amministratori si basava su un presunto miglioramento finanziario ereditato e sulla convinzione che il dissesto fosse stato ingiustamente dichiarato.
Inerzia e omissioni al centro della condanna
La Corte ha rigettato le difese degli amministratori, focalizzando l’attenzione non tanto sulla causa iniziale dello squilibrio, ma sulla loro inerzia e grave colpa per aver omesso misure straordinarie di risanamento.
L’accusa principale è stata quella di aver aggravato la crisi finanziaria senza agire per tempo.
Gli amministratori, e in particolare il sindaco e l’assessore al bilancio, avevano l’obbligo di avviare una delle due procedure previste per le crisi strutturali: il riequilibrio finanziario pluriennale (Prfp) o la dichiarazione di dissesto.
La Corte ha giudicato insufficienti le azioni intraprese dagli amministratori (come la riduzione dell’anticipazione di tesoreria) in quanto sproporzionate rispetto alla gravità del problema.
La crisi di liquidità e il ruolo della Corte
La sentenza ha messo in luce una grave crisi di liquidità, evidenziata dal ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria, dal fondo di cassa nullo e dai tempi di pagamento ai fornitori eccessivamente lunghi.
Questi elementi, uniti al progressivo e costante aumento del disavanzo, hanno provato una gestione insostenibile della finanza comunale.
Per quanto riguarda l’eccezione degli ex amministratori sulla “ingiustificata dichiarazione di dissesto”, la Corte ha ribadito la propria giurisdizione: la sua competenza è limitata alla valutazione della responsabilità degli amministratori e non al merito della decisione politica del dissesto.
Per il Giudice contabile, la dichiarazione di dissesto funge da “presupposto processuale” per l’intervento. La delibera di dissesto era già stata ritenuta fondata dal Tar della Toscana in un contenzioso separato.
La sentenza si inserisce in un contesto di dibattito sull’articolo 248, comma 5, del Tuel, recentemente modificato e ora all’attenzione della Corte costituzionale, segno dell’importanza e della complessità di queste normative.