Secondo la recente sentenza n. 10288 del 22 maggio 2024 del Tar Lazio- Sezione Quarta Ter- in caso di scorrimento della graduatoria concorsuale non vanno riconvocati i vincitori già assegnati alle sedi originarie. E ciò vale anche se le nuove sedi siano più vicine ai luoghi di residenza dei vincitori.
Per il Tar Lazio non è rispondente a criteri di razionalità ed efficienza la scelta – nella vicenda prospettata dai ricorrenti – di disporre continue riconvocazioni e consequenziali cambi di sede all’infinito, al verificarsi di ogni singola assegnazione.
Il ricorso collettivo oggetto della predetta sentenza del Tar Lazio ha ad oggetto il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria, nella parte in cui ha ampliato le sedi disponibili sulla base di richieste di attingimento provenienti dalle Amministrazioni c.d. “non banditrici”.