Una recente pronuncia dei Giudici di appello ha fatto chiarezza su un tema spinoso della procedura concorsuale: l’obbligo di garantire l’anonimato durante le prove pratiche.
La sentenza conferma che, laddove la prova generi un elaborato scritto valutato in un momento differito rispetto al colloquio, l’identità del candidato deve rimanere segreta per garantire imparzialità e trasparenza.
Il caso: prova pratica con dati personali in chiaro
Il contenzioso è nato dall’impugnazione di un concorso per docenti in cui la prova pratica riportava i dati personali dei candidati. Il TAR aveva inizialmente annullato la procedura, ordinando la ripetizione della prova.
In sede di appello, l’amministrazione aveva tentato di difendere l’operato della commissione sostenendo due tesi:
- L’abrogazione della norma specifica che prevedeva l’anonimato.
- La natura della prova pratica come “appendice” della prova orale (per la quale, per natura, non esiste anonimato).
Il principio costituzionale prevale sulla norma abrogata
I Giudici hanno respinto queste tesi con una motivazione di forte rilievo sistematico. Il principio di anonimato nelle prove scritte non dipende da una singola norma di dettaglio, ma discende direttamente dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.).
L’abrogazione di una norma tecnica non fa venire meno l’obbligo di garantire che la valutazione avvenga senza condizionamenti derivanti dalla conoscenza dell’identità del candidato.
Lo “iato temporale” come criterio discriminante
La sentenza introduce un criterio pratico fondamentale per distinguere quando l’anonimato sia obbligatorio: l’esistenza di un intervallo di tempo tra lo svolgimento della prova e la sua valutazione.
- Valutazione contestuale: Se la prova pratica o scritta viene discussa immediatamente davanti alla commissione, l’anonimato è materialmente impossibile e quindi non richiesto.
- Valutazione differita: Se l’elaborato viene consegnato, corretto in seduta non pubblica e solo successivamente si procede al colloquio, l’anonimato deve essere rigorosamente rispettato.
Nel caso in esame, i colloqui si erano svolti giorni dopo la correzione degli elaborati; la conoscenza dei nomi durante la correzione ha dunque esposto la commissione al rischio di pregiudizi.
Prove pratiche in forma scritta: la legittimità della scelta
Il Giudice ha infine affrontato il ricorso incidentale di alcuni candidati che contestavano lo svolgimento della prova in forma scritta anziché “manuale-pratica”.
Su questo punto, i magistrati hanno dato ragione all’Amministrazione: la scelta della modalità scritta è considerata legittima se prevista dal bando e giustificata da esigenze organizzative, di tempo e dall’alto numero di partecipanti.
Conclusioni per le Commissioni d’esame
La sentenza lancia un monito chiaro alle commissioni: la prova pratica non può essere considerata una zona franca.
Se produce un documento scritto che viene corretto “a porte chiuse”, l’amministrazione deve predisporre meccanismi (come i codici a barre o le doppie buste) che impediscano l’associazione tra elaborato e candidato fino a valutazione conclusa.