Una recente e significativa sentenza del TAR Lazio (Roma) interviene con decisione su una questione che tocca da vicino migliaia di candidati ai concorsi pubblici: il bilanciamento tra il rispetto delle scadenze procedurali e la tutela dei diritti fondamentali della persona.
Secondo i magistrati amministrativi, l’ordinamento non può giustificare una regola concorsuale che neghi il differimento di una prova orale di fronte a un impedimento oggettivo, grave e adeguatamente documentato, specialmente se legato a motivi di salute.
La preminenza della Costituzione sulle clausole del bando
Il cuore della decisione risiede nella gerarchia delle fonti. Il TAR ha chiarito che il diritto alla salute (Art. 32 della Costituzione) e il diritto al lavoro (Art. 4 della Costituzione) non possono essere sacrificati sull’altare di una rigida “clausola di bando”.
Una disposizione che impedisca in modo assoluto e aprioristico di posticipare un colloquio, anche di pochi giorni, è da considerarsi illegittima.
La Pubblica Amministrazione, nell’esercizio del suo potere, non può ignorare le contingenze umane e biologiche che possono colpire un candidato, poiché tale compressione del diritto risulta sproporzionata e irragionevole.
La clausola di “non differibilità”: un limite invalicabile per la P.A.
Spesso i bandi di concorso contengono clausole perentorie che indicano l’assenza alla prova orale come rinuncia automatica, indipendentemente dalla causa.
Il TAR ha però stabilito che tale rigidità è contraria ai principi di logica e giustizia.
Se l’impedimento è:
- Oggettivo (non dipendente dalla volontà del candidato);
- Adeguatamente provato (supportato da certificazione medica o altra documentazione idonea);
- Non diversamente superabile;
Allora la Pubblica Amministrazione ha il dovere di valutare l’istanza e, laddove possibile, concedere il rinvio.
Par condicio e interesse pubblico: il falso mito dell’immutabilità
Uno degli argomenti spesso usati dalle commissioni d’esame per negare i rinvii è la necessità di garantire la par condicio tra i candidati. La sentenza ribalta questa visione, affermando che un “breve differimento” delle prove orali non scalfisce minimamente l’uguaglianza tra i concorrenti.
Al contrario, escludere un candidato meritevole per un problema di salute transitorio danneggerebbe non solo l’individuo, ma anche l’interesse pubblico a selezionare i profili migliori attraverso una competizione equa e completa.
Verso una selezione più umana e giusta
Questa pronuncia rappresenta un monito per le amministrazioni pubbliche: l’efficienza amministrativa e la celerità delle procedure non possono mai tradursi in una violazione dei diritti civili.
La discrezionalità della P.A. deve essere sempre guidata dal buon senso e dal rispetto della dignità umana, permettendo che la valutazione del merito non venga interrotta da eventi imprevedibili e documentati che nulla hanno a che fare con la preparazione del candidato.