Il TAR di Ancona ha stabilito un principio fondamentale che rafforza la trasparenza come elemento essenziale per garantire la parità di trattamento nei concorsi pubblici.
Il principio si applica in modo diretto quando un candidato impugna l’esito di una selezione, in particolare quando rivendica un proprio diritto (come una riserva per invalidità) e necessita di verificare la posizione degli altri concorrenti.
Diritto d’Accesso Pieno contro il Diniego Standard
Secondo il TAR, il candidato che agisce in giudizio per tutelare i propri diritti (in questo caso, l’applicazione di una riserva) ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura, inclusi quelli che documentano le verifiche effettuate dall’Amministrazione sulle certificazioni presentate dagli altri candidati (ad esempio, i titoli di riserva o le certificazioni di invalidità).
Il Giudice Amministrativo marchigiano ha chiarito che tale diritto:
- Non è generico: È un accesso pieno e strumentale alla tutela dei propri diritti in giudizio.
- Non è condizionabile: Non può essere sacrificato o compresso in nome di una generica tutela della privacy.
- È la condizione minima per rendere effettivo il diritto di difesa in conformità con la Costituzione.
La Privacy non Può Essere uno Schermo Impenetrabile
L’ordinanza mette un freno alle prassi amministrative che utilizzano formule standardizzate per negare l’accesso agli atti per motivi di riservatezza.
Il TAR ha imposto all’Amministrazione un obbligo di motivazione puntuale:
- Basta formule astratte: L’Amministrazione non può giustificare il diniego con valutazioni generiche sull’interesse dei terzi alla riservatezza.
- Oscuramento mirato: Deve indicare con precisione quali sono i dati che rientrano nella categoria dei “dati sensibilissimi” in senso stretto e circoscrivere l’oscuramento solo a tali dati.
In linea di principio, la protezione della privacy non è ammissibile se si traduce in uno schermo impenetrabile che paralizza la verifica sulla legittimità dell’azione amministrativa e, in definitiva, sulla regolarità del concorso.
Criterio Operativo per le Amministrazioni Pubbliche
La decisione del TAR Ancona consegna alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono concorsi un criterio operativo ben definito:
Dove sussiste una identità di posizione tra il ricorrente e un altro candidato, e la documentazione richiesta ha portato a una distinzione di trattamento, sussiste un pieno diritto di accesso agli atti rilevanti.
L’Amministrazione deve quindi consentire l’ostensione degli atti che hanno portato alla determinazione dei punteggi o all’applicazione delle riserve, depurati solo di ciò che attiene alla sfera più intima della persona.
Negare o comprimere tale diritto non solo ostacola la difesa del candidato, ma, nelle parole del TAR, compromette la stessa legittimità della procedura concorsuale.