CONCORSI - INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 2103 CPD. CIV.

CONCORSI, LIMITI DI ASSUNZIONI E DOTAZIONI ORGANICHE NELLA P.A.

Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato (ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta) la disciplina della limitazione del turn over è stata caratterizzata dalla fissazione di percentuali massime di
reintegrazione dei cessati e dal ripetuto prolungamento del periodo di applicazione delle limitazioni
medesime.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle cessazioni, un’importante novità è stata introdotta dal D.L. 90/2014, che ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell’anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell’anno precedente.

Dal 2019, in generale, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente
corrispondente ad una spesa del 100% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell’anno
precedente, essendo terminata la precedente limitazione per il triennio 2016-2018. Si ricorda, infatti, che in tale periodo la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non
dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno era stata ridotta, dall’articolo 1, commi 227-228, della L. 208/2015 (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.

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