Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria 7 agosto 2023, n. 1120, ha respinto il ricorso proposto contro il silenzio sull’istanza di accesso agli atti relativi alle procedure concorsuali svolte dall’amministrazione comunale.
Il T.a.r. ha respinto il ricorso sull’assunto che la ricorrente non avrebbe titolo all’accesso, non avendo partecipato alle procedure; né avrebbe titolo per la sua qualità di consigliere comunale.
Si ribadisce che, nel caso di specie, la richiesta di accesso riguarda gli atti di tre procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di posizioni lavorative a tempo indeterminato all’interno del Comune. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali «hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge».
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